Installatori impianti D.M. 37/2008

Normativa di riferimento
D.M. 22/1/2008 n. 37 - D.P.R. 14/12/1999 n. 558

L'avvio dell'attività è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 241/1990, contenente dichiarazione di possesso dei requisiti morali e/o professionali. Conseguentemente, la data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA al Registro delle Imprese.

Le attività soggette all'ambito di applicazione del D.M. 37/2008 sono l'installazione, l'ampliamento, la trasformazione e la manutenzione delle seguenti tipologie d'impianti, posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso:
a) produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere
b) radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti
c) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali
d) idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione ed aerazione dei locali
f) di sollevamento persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili
g) di protezione antincendio

REQUISITI

  • diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
  • diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25.01.2008, pubblicato nella G.U. n. 86 dell'11.04.2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 07.09.2011;
  • diploma di maturità tecnica industriale o diploma di qualifica rilasciato da Istituto professionale + 2 anni continuativi presso un'impresa del settore; il periodo di inserimento è ridotto ad 1 anno continuativo per le attività di cui all'art. 1 comma 2, lettera d) - impianti idrici e sanitari;
  • attestato di qualifica di un corso tecnico-professionale riconosciuto dalla Regione ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale + 4 anni consecutivi presso un'impresa del settore; il periodo di inserimento è ridotto a due anni consecutivi per le attività di cui all'art. 1 comma 2, lettera d) - impianti idrici e sanitari;
  • prestazione di attività lavorativa, per almeno tre anni (esclusi i periodi svolti in qualità di: apprendista ed operaio qualificato), con la qualifica di "operaio specializzato" presso un'impresa abilitata ne ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore
  • prestazione di attività di collaborazione tecnica continuativa (in assenza dei requisiti tecnico-professionali) nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni; per le attività di cui all'art. 1 comma 2 lettera d) - impianti idrici e sanitari, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

MODULISTICA


Per ulteriori informazioni: GUIDA ATTIVITÁ DI IMPIANTISTICA D.M. 37/2008 (formato file pdf - 686 kb)

Ultima modifica
Mar 21 Mar, 2023