Titolare effettivo

6 MAGGIO 2024 notizie/comunicazione-dati-del-titolare-effettivo-fino-all11-maggio-2024-presentazione-con-sanzione-minima

TITOLARE EFFETTIVO: respinto il ricorso presentato al TAR il 6/12/2023

Il TAR Lazio con sentenza N. 06839/2024 REG.PROV.COLL. - N. 15566/2023 REG.RIC. (file pdf 249 kb)ha respinto il ricorso presentato il 6/12/2023 con cui sono stati impugnati i provvedimenti ministeriali in materia di titolare effettivo.

Pertanto riprende a decorrere il termine dei 60 giorni di cui al DM 29 settembre 2023 (pubblicato il 9/10/2023 in G.U.) che accerta la piena operatività del sistema di trasmissione delle comunicazioni del titolare effettivo.

IL TERMINE DEI 60 GIORNI SCADE IL GIORNO 11 APRILE 2024.


Dal 10/10/2023 è operativo l’obbligo per i titolari effettivi di imprese con personalità giuridica (società di capitali, cooperative), nonché per le persone giuridiche private, trust e istituti affini di comunicare la propria qualifica al Registro delle imprese.

 
Tale comunicazione dovrà avvenire tramite l'invio di una pratica telematica da parte dei soggetti obbligati, che dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale in quanto non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento a soggetti diversi.
 
Dalla data di pubblicazione del "Decreto 29 settembre 2023" in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 236 del 09/10/2023) decorre il termine di 60 giorni, che scade quindi il giorno 11 dicembre 2023 (primo giorno feriale dopo la scadenza), per effettuare la comunicazione per i soggetti già esistenti. Negli altri casi il termine è di 30 giorni dalla costituzione del soggetto o dalla variazione.
 

Per informazioni sulle modalità di comunicazione, consultazione, accreditamento e assistenza:


TERMINI 
Soggetti costituiti entro il 9/10/2023: devono provvedere alla comunicazione entro l'11 aprile 2024 (art. 3, comma 7, Decreto interministeriale del 11/03/2022 n. 55 e sentenza N. 06839/2024 REG.PROV.COLL. - N. 15566/2023 REG.RIC) - file pdf 249 kb che ha determinato la fine della sospensione del termine iniziale dell'11 dicembre 2023).

SANZIONI
Si applicano le sanzioni previste dall'art. 2630 del codice civile (art. 4, comma 2, Decreto interministeriale del 11/03/2022 n. 55)


 

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Ultima modifica
Lun 06 Mag, 2024