Comunicazione unica per la nascita dell'impresa

Normativa di riferimento
Art. 9 D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40 (formato file PDF - 121 kb)
- D.P.C.M. 6 maggio 2009 - individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate (formato file PDF - 258 kb)

A partire dal 1° aprile 2010 tutte le istanze e le denunce al Registro delle imprese devono essere presentate obbligatoriamente per via telematica tramite la "Comunicazione Unica".

La procedura consente, con un'unica operazione, di ottenere il codice fiscale dell'impresa e la partita IVA e di assolvere a tutti gli adempimenti previsti in caso di iscrizione/modifica/cancellazione al Registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate).

La nuova procedura prevede l'utilizzo di strumenti informatici aggiornati (Starweb/DIRE), illustrati nel sito registroimprese.it (link esterno), sul quale sono anche reperibili la Guida alla compilazione della Comunicazione Unica d'impresa ed il corso gratuito in modalità e-learning.
 

Imposta di bollo e diritti di segreteria

Relativamente all'imposta di bollo, con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 29/3/2010 è stato disposto che:

  • nel momento in cui il richiedente, già iscritto al Registro delle imprese, ritenga di disporre di tutti gli elementi necessari per ottenere l'iscrizione  all'albo delle imprese artigiane, e chieda, quindi, di integrare la pratica nata con la prima comunicazione unica, riferendosi al numero di protocollo della prima pratica e compilando, in una nuova comunicazione, i campi relativi all'albo imprese artigiane, all'INPS ed eventualmente all'INAIL, tale ultima comunicazione non deve essere assoggettata nuovamente all'imposta di bollo in quanto risulta concretizzata la fattispecie di integrazione documentale relativa a una precedente comunicazione unica già assoggettata all'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642;
  • non debbano essere assoggettate all'imposta di bollo le domande e gli atti, ancorché inviati tramite la comunicazione unica di cui all' articolo 9 del DL n. 7 del 2007, che prima dell'introduzione della stessa erano esenti dall'imposta. A titolo esemplificativo si citano la domanda per l'attribuzione della partiva Iva (esente ai sensi dell'articolo 5 della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972) e gli atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie (esenti ai sensi dell'articolo 9 della tabella).

Successivamente, con parere dell'Agenzia delle Entrate prot. 954-109585/2010 del 19/7/2010,  è stato disposto che quanto affermato con la suddetta risoluzione, relativamente all'impresa individuale, possa trovare applicazione anche nei confronti di quelle imprese che svolgono al stessa attività in forma societaria.

Relativamente ai diritti di segreteria, con Comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 26649 del 12/04/2010 è stato disposto che:

  • la dichiarazione di inizio attività di impresa, già iscritta inattiva, che presenti successivamente la 
    comunicazione di inizio dell'attività non è soggetta al pagamento di un diritto di segreteria, riferendosi al numero di protocollo della prima pratica e configurando, quindi, la fattispecie di integrazione documentale relativa ad una precedente Comunicazione Unica già assoggettata al pagamento dei diritti di segreteria;
  • limitatamente ai casi in cui la Comunicazione Unica contenga esclusivamente domande di contenuto previdenziale, assistenziale e fiscale, per la sua presentazione, non sono dovuti diritti di segreteria alle Camere di Commercio.

Per le pratiche telematiche presentate all'Albo delle Imprese Artigiane si veda l'apposito prospetto degli importi per diritti di segreteria ed imposta di bollo (formato file pdf - 368 kb).

Ultima modifica
Sab 20 Lug, 2024