Diffida ad iscrivere nel Registro delle imprese il domicilio digitale delle imprese individuali

DIFFIDA AD ISCRIVERE IL DOMICILIO DIGITALE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - COMUNICAZIONE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 8 COMMA 2 L. 241/1990 E IN BASE AL REGOLAMENTO CAMERALE ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 12 DEL 23.11.2022 EMANATO PER L'APPLICAZIONE DELL’ART. 37 D.L. N. 76/2020

La Camera di Commercio Riviere di Liguria ricorda che il domicilio digitale (PEC) dell’impresa individuale deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle imprese (v. art. 5 legge n.221/2012). L’imprenditore deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale. Secondo quanto previsto dall'art. 5 sopra ricordato e con le modalita disposte nel regolamento camerale allegato alla delibera consiliare n. 12 del 23.11.2022, le imprese individuali indicate negli elenchi:

devono comunicare il domicilio digitale entro trenta giorni dalla data di termine della pubblicazione dell' atto di diffida (tipo file pdf - 466 kb) all’albo camerale online della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona cioè entro il 12.12.2023.

Comunicando il domicilio digitale l'impresa eviterà di dover pagare la sanzione e gli oneri previsti. La domanda di iscrizione del domicilio digitale e semplice da compilare: puo essere direttamente presentata accedendo alla piattaforma https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action presso cui firmare digitalmente la richiesta. La domanda non è soggetta a imposta di bollo e diritti di segreteria

Per informazioni tecniche su come presentarla e inviarla telematicamente e possibile contattare il Contact Center al n 199505550 e consultare le istruzioni operative disponibili in SARI (link esterno), il supporto specialistico disponibile nell’area Registro delle imprese del sito camerale

Scaduto il termine sopra indicato, la Camera di Commercio assegnerà d’ufficio il domicilio digitale alle imprese inadempienti e applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento: il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato nello stesso domicilio digitale e conterrà la richiesta di pagare € 60,00 per fini sanzionatori, cui si aggiungeranno le spese di procedimento. In questo caso il domicilio digitale attribuito d’ufficio dalla Camera di Commercio all'impresa individuale:

a) avrà la seguente dicitura: codice_fiscale_impresa @impresa.italia.it;
b) sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche e non consentirà di rispondere alle comunicazioni pervenute;
c) sarà disponibile all’indirizzo https://impresa.italia.it presso il cassetto digitale dell’imprenditore;
d) sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).

Amministrazione competente: Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona ; PEC: cciaa.rivlig@legalmail.it

Ufficio presso cui è possibile accedere agli atti del procedimento e al fascicolo informatico di cui all’art. 41 del d. lgs. 82/2005: Registro delle imprese

Termine di conclusione del procedimento:
a) entro 5 gg. da quando l’imprenditore comunica telematicamente e in modo corretto il domicilio digitale della propria impresa;
b) se l’imprenditore non comunica telematicamente e in modo corretto il domicilio digitale della propria impresa individuale entro il termine sopra indicato, il procedimento si concluderà entro il 31/12/2023 con l’iscrizione d’ufficio del domicilio digitale nel Registro delle imprese.

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento può essere presentato un sollecito al Registro delle imprese – sede di Imperia, La Spezia o Savona, secondo la competenza in base alla sede dell’impresa.

Ultima modifica
Mer 06 Dic, 2023