Estetisti

Normativa di riferimento
Legge 04.01.1990, n. 1 modificata dall'art. 78 del D.Lgs. 59/2010 e dall'art. 16 del D.Lgs. 147/2012
Legge regionale 02.01.2003, n. 3


L´attività di estetista, disciplinata dalla Legge 4.1.1990, n. 1 e dalla L.R. 25.01.1989, n. 3, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano - con l´attuazione di tecniche manuali e/o con l´utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico - il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l´aspetto estetico, mediante l´eliminazione, l´attenuazione degli inestetismi presenti.

Sono escluse le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico

Ai sensi del D.Lgs. 147/2012, chi intende svolgere l'attività di estetista non deve più richiedere preventivamente alla Camera di Commercio il riconoscimento dell'apposita qualifica professionale, ma deve, contestualmente all'inizio dell'attività, presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Comune in cui ha sede l'impresa/unità locale.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività (art. 3, comma 1, legge 1/1990)

Non è ammesso lo svolgimento dell´attività in forma ambulante o di posteggio

Ultima modifica
Sab 20 Lug, 2024