Limiti dimensionali

L´impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d´opera di personale dipendente diretto personalmente dall´imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti, fissati dall´art. 4 della legge 08.08.1985, n. 443:

  1. per l´impresa che non lavora in serie: 18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9;
  2. per l´impresa che lavora in serie, purchè con lavorazione non del tutto automatizzata: 9 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5;
  3. per l´impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell´abbigliamento su misura: 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16;
  4. per l´impresa di trasporto: 8 dipendenti;
  5. per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5.
Ai fini del calcolo del predetto limite, sono computati:
  1. i familiari coadiuvanti dell´imprenditore;
  2. tutti i dipendenti qualunque sia la mansione svolta;
  3. i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell´impresa.
Sono esclusi dal computo:
  1. i portatori di handicap;
  2. i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro ed i lavoratori a domicilio, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l´impresa artigiana;
  3. per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica (legge 19.01.1955, n. 25) e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana
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Ven 04 Ago, 2023