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    Limiti dimensionali
L´impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d´opera di personale dipendente diretto personalmente dall´imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti, fissati dall´art. 4 della legge 08.08.1985, n. 443:
- per l´impresa che non lavora in serie: 18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9;
 - per l´impresa che lavora in serie, purchè con lavorazione non del tutto automatizzata: 9 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5;
 - per l´impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell´abbigliamento su misura: 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16;
 - per l´impresa di trasporto: 8 dipendenti;
 - per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5.
 
- i familiari coadiuvanti dell´imprenditore;
 - tutti i dipendenti qualunque sia la mansione svolta;
 - i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell´impresa.
 
- i portatori di handicap;
 - i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro ed i lavoratori a domicilio, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l´impresa artigiana;
 - per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica (legge 19.01.1955, n. 25) e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana
 
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              Dom 21 Lug, 2024