Imprese di autoriparazione

Normativa di riferimento
L. 5/2/1992 n. 122 - D.P.R. 14/12/1999 n. 558 - L. 5/1/1996 n. 25 - L. 26/9/1996 n. 507
D.L. 23/10/1996 n. 542 - D.L 8/8/1996 n. 440 - D.L. 18/4/1994 n. 387

L'avvio dell'attività di sostituzione, modificazione e ripristino di componenti su veicoli circolanti su strada è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 241/1990, contenente dichiarazione di possesso dei requisiti morali e/o professionali, allo SUAP del Comune competente per territorio. La data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA.

Rientrano nell'ambito di applicazione della legge 122/92, le attività di:

  • meccatronica
  • carrozzeria
  • gommista

REQUISITI (devono essere posseduti dal titolare o da un responsabile tecnico appositamente nominato)

  • prestazione di attività lavorativa per tre anni negli ultimi cinque come operaio qualificato alle dipendenze di impresa del settore;
  • attestato di frequenza di un corso professionale tecnico specifico riconosciuto dalla Regione + almeno un anno negli ultimi cinque, come operaio qualificato alle dipendenze di impresa del settore;
  • diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente all'attività o diploma di laurea in indirizzo tecnico;
  • svolgimento dell'attività, per almeno un anno (anche non continuativo) precedentemente il 15 dicembre 1994, in qualità di titolare o amministratore di impresa del settore regolarmente iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane o nel Registro delle Ditte;
  • non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore, per i quali è prevista una pena detentiva.

N.B. - Le imprese iscritte nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese Artigiane ed  abilitate sia all'attività di meccanica-motoristica sia a quella di elettrauto alla data del 5 gennaio 2013, sono abilitate di diritto allo svolgimento dell'attività di meccatronica.
Le imprese invece iscritte ed abilitate per attività di meccanica-motoristica oppure di elettrauto possono proseguire le rispettive attività sino al 4 gennaio 2024 (L. 224/2012, art 3 e ss.mm.). Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo un corso professionale, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò il soggetto non potrà più essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa.

Qualora infine la persona preposta alla gestione tecnica, anche se titolare dell'impresa, abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data del 5 gennaio 2013, essa può proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

MODULISTICA


Per ulteriori informazioni: GUIDA GUIDA ALL’ATTIVITÁ DI AUTORIPARAZIONE LEGGE 122/1992 (formato file pdf - 588 kb)

 

Ultima modifica
Dom 21 Lug, 2024