Verifica periodica
Gli strumenti di misura utilizzati in rapporto con terzi, sono soggetti a verifica periodica da parte di Organismi/Laboratori accreditati, secondo modalità e scadenze indicate all’allegato IV del D.M. 93/2017 - tabella PERIODICITA' VERIFICA (link esterno).
L’elenco aggiornato degli Organismi a cui rivolgersi per l’esecuzione delle verifiche periodiche è
consultabile al link seguente - ELENCO ORGANISMI (Link esterno)
OBBLIGHI DEI TITOLARI
I Titolari degli strumenti metrici sono soggetti ai seguenti obblighi (art. 8 D.M. 93):
a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento é in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2;
b) mantengono l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
c) curano l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
d) conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico;
f) richiedono, come stabilito dall’art.7, nel caso di strumenti riparati, nuova verifica periodica all’Organismo prescelto, entro 10 (dieci) giorni dall’intervento di riparazione.
In questo caso lo strumento potrà essere utilizzato solo in presenza dei sigilli provvisori del riparatore sino all’esecuzione della verifica, che dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione della richiesta all’Organismo.
Per approfondimenti è disponibile il sito Unioncamere dedicato alla metrologia
METROLOGIA LEGALE (link esterno)