Carte tachigrafiche

Ciascun utilizzatore del tachigrafo digitale sia esso autista, manutentore, azienda o organo di controllo, deve disporre di una apposita smart-card (carta tachigrafica) che ne consente il funzionamento.

 

Esistono quattro tipi diversi di carta, aventi caratteristiche fissate dal D.M. 29 luglio 2005 del Ministero delle Attività Produttive.

Le carte sono rilasciate dalla Camera di Commercio, individuata quale Autorità competente dal D.M. 361 del 31/10/2003.

 

CHIARIMENTI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DELLE CARTE TACHIGRAFICHE CONDUCENTE RILASCIATE PRIMA DEL 20 LUGLIO 2023

Si informano gli utenti, che non sussiste l’obbligo di sostituzione delle carte tachigrafiche G2V1 (conducente), emesse prima del 20 luglio 2023, che rimangono valide fino a naturale scadenza.

Si precisa inoltre che la Carta G2V1, è in grado di contenere la registrazione di 56 o più giorni di attività; ma attenzione: i tempi di registrazione possono variare in base alle attività svolte. In particolare, i conducenti in possesso di Carte G2V1 più esposti al rischio di non conformità, sono quelli che effettuano con frequenza spostamenti su traghetto/treno, attraversamento di frontiera, carico/scarico merci; queste attività - che nelle Carte G2V1 richiedono inserimenti manuali - concorrono a ridurre i tempi di conservazione in memoria, e pertanto al possibile rischio di non copertura degli ultimi 56 gg. di attività.

In sintesi, prima ancora di pensare alla sostituzione della propria Carta G2V1, il titolare può autonomamente verificare se la stessa sia in grado di conservare in memoria almeno gli ultimi 56 gg. di attività; in questo caso non sarà nemmeno necessario dotarsi di stampe dei dati di guida per tale periodo.

Nel caso in cui sia invece richiesta la sostituzione, dal momento che la nuova Carta registra dal primo giorno del suo utilizzo, resta il vincolo di scaricare i dati della vecchia Carta prima della riconsegna in Camera.

Per poter distinguere le due versioni attualmente in circolazione, occorre verificare il codice di omologazione riportato sul retro:

 

  1. G2V1

emesse fino al 20 luglio 2023

E 3 1003

  1. G2V2

emesse dal 21 luglio 2023

E 3 1004

 

APPROFONDIMENTI: le carte tachigrafiche G2V1 sono in grado di memorizzare anche 4/5 mesi di normale attività, tuttavia, nelle nuove carte G2V2 sono stati raddoppiati gli spazi di memorizzazione relativi alle "condizioni particolari" (funzione Traghetto/Treno e funzione Out of Scope). La memoria delle precedenti carte tachigrafiche, era in grado di memorizzare solo 56 "condizioni particolari", le carte G2V2, possono memorizzare fino a 112 "condizioni particolari", scongiurando eventuali situazioni di sovrascrittura dell'utilizzo di tali funzioni. Quindi, la sostituzione della carta tachigrafica G2V1, in favore di quella di nuova generazione G2V2, potrebbe essere utile principalmente a coloro che effettuano numerosi utilizzi delle funzioni, TRAGHETTO TRENO e/o OUT OF SCOPE, con carta inserita.
QUESTA TIPOLOGIA DI SOSTITUZIONE CARTA, E' IN REALTA' UN "RINNOVO PER MODIFICA DATI / ALTRI CASI", E COMPORTA L'EMISSIONE DI UNA NUOVA CARTA CON NUMERAZIONE DIVERSA DA QUELLA PRECEDENTE; LA VALIDITA' DELLA NUOVA CARTA SARA', 5 ANNI DALLA DATA DI RINNOVO; LA VECCHIA CARTA ANDRA' OBBLIGATORIAMENTE RESTITUITA ALLA CCIAA.
Nella compilazione del modulo si prega di selezionare "rinnovo per modifica dati - altri casi" e di scrivere, accanto alla casella: Adeguamento allo standard G2V2; inoltre la nuova carta, non potrà essere spedita ma dovrà essere ritirata allo sportello della CCIAA (costo 37 euro)

Carta Conducente ​         


E' personale e necessaria per la guida degli autoveicoli previsti dal Regolamento 561/06. E’ di fondo bianco e deve essere inserita dall’autista del veicolo prima di iniziare la guida. Permette di registrare i seguenti dati: tempi di viaggio/sosta, velocità, distanza, eventi particolari.

È rilasciata, entro un mese dalla data di presentazione della domanda, dalla Camera di commercio, in cui il richiedente ha la propria residenza.
Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
    • titolarità di una patente di guida valida e di categoria appropriata al mezzo da condurre;
    • non essere titolare di altra carta tachigrafica conducente;
    • residenza nello stato italiano.
La carta ha una capacità di memoria che consente di conservare i dati relativi alla guida del conducente per un periodo pari a 28 giorni. La sua validità amministrativa è di cinque anni. Per ottenerne il rinnovo il titolare deve inoltrare la domanda di rinnovo alla Camera competente, almeno 15 giorni lavorativi precedenti la scadenza della carta originaria. In caso di furto, smarrimento o ritiro della carta il conducente deve presentare la richiesta di una carta sostitutiva al massimo entro 7 giorni di calendario ed il tempo massimo in cui il conducente può guidare sprovvisto è di 15 giorni di calendario, mentre in tali casi la Camera di commercio ha un termine di 8 giorni lavorativi, dal momento in cui riceve la richiesta, per emettere una carta sostitutiva.


ISTRUZIONI PER IL RILASCIO:

Deposito domande tramite PEC

PRIMA EMISSIONE pdf 123,1kb

PRIMA EMISSIONE PER CAMBIO NAZIONE pdf 123,6kb

RINNOVO PER SCADENZA pdf 123,2kb

RINNOVO PER MODIFICA DATI pdf 111,5kb

SOSTITUZIONE SMARRIMENTO/FURTO pdf 

SOSTITUZIONE PER MALFUNZIONAMENTO pdf 123,6kb

 

Deposito domande presso lo sportello

PRIMA EMISSIONE PER CAMBIO NAZIONE pdf 117,7kb  

SOSTITUZIONE PER MALFUNZIONAMENTO pdf 111,4kb

 

 MODULO DOMANDA (link esterno) 

Per effettuare il pagamento ON-LINE delle somme prescritte, accedere al seguente link  SIPA  della CCIAA Riviere di Liguria
In caso di sostituzione per malfunzionamento e/o rinnovo per modifica dati, la carta tachigrafica  da sostituire o da modificare, dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE restituita alla CCIAA

Carta dell'Officina


Viene utilizzata per la calibratura e la programmazione del tachigrafo, identifica un‘officina autorizzata dall‘autorità nazionale come competente per l‘attivazione, la calibratura e lo scarico dati.

La carta dell’Officina permette, infatti, di rilevare i dati immessi nel tachigrafo e di scaricarli ed è l’unica che consente di modificare il funzionamento dell’apparato. È rilasciata dalla Camera di Commercio, in cui l’officina richiedente ha la propria sede entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda; unitamente alla carta viene rilasciato al richiedente un codice di accesso (PIN) con modalità che consentono di mantenerne la riservatezza. L’Officina può richiedere più carte, ognuna da attribuire ad un tecnico specializzato, che potrà operare soltanto se in possesso di uno specifico attestato di formazione, rilasciato dall’azienda produttrice del tachigrafo.
La carta dell’officina, in ragione della delicatezza della sua funzione, ha una validità amministrativa di un anno ed è rinnovabile a scadenza, soltanto dietro richiesta dell’officina alla Camera ed a condizione che siano rimasti i requisiti previsti per l’autorizzazione e che l’autorizzazione non sia stata revocata.
In caso di furto, smarrimento o difetto di funzionamento della carta, l’officina ne può chiedere la sostituzione alla Camera emittente e la carta sostitutiva avrà la medesima scadenza della carta originaria, salvo che la validità residua non sia inferiore a tre mesi, nel qual caso sarà attribuita la validità per un altro anno. La Camera di commercio ha un termine di 5 giorni lavorativi, dal momento in cui riceve la richiesta, per emettere una carta sostitutiva.


 MODULO DOMANDA (link esterno) 

 METROLOGIA LEGALE (link esterno) 

 

Carta Azienda


Identifica la Società proprietaria dei mezzi, facilita la gestione della flotta veicolare e consente di ispezionare, scaricare e/o stampare i dati di viaggio di tutti i veicoli dell’azienda muniti di tachigrafo digitale.

Tali funzioni semplificano le modalità di archiviazione dei dati e agevolano la gestione ed il controllo dei tempi di attività degli autisti. La carta è rilasciata dalla Camera di Commercio, ove l’azienda ha la propria sede legale, dietro presentazione della domanda firmata dal legale rappresentante.
La carta riporta stampati la denominazione e l’indirizzo dell’impresa.
Il rilascio avviene entro un mese dal momento della ricezione della domanda e la sua validità amministrativa è di cinque anni. Alla scadenza il rinnovo avviene su nuova istanza dell’azienda da presentare alla Camera di commercio competente. In caso di furto, smarrimento o malfunzionamento, la carta viene sostituita, su richiesta dell’azienda, e rilasciata entro 8 giorni lavorativi dalla data della domanda.


ISTRUZIONI PER IL RILASCIO:

Deposito domande tramite PEC

PRIMA EMISSIONE/RINNOVO

SOSTITUZIONE MALFUNZIONAMENTO

 

 MODULO DOMANDA (link esterno) 

 

Carta Controllo


Consente di esercitare il controllo rispetto a tempi di guida e velocità sia attraverso l’ispezione delle informazioni registrate sul cronotachigrafo, sia attraverso la loro stampa e lo scarico eventuale su altri supporti informatici. Permette, infatti, l’ispezione dei dati della carta del conducente archiviati negli ultimi otto giorni e della memoria del tachigrafo, nonché l’ispezione dei dati archiviati dall’Impresa nell’ultimo anno. Consente la conservazione di almeno 230 file di controllo, tenendo traccia dei dati delle attività di controllo (data, ora e tipo di controllo). La carta è rilasciata dal sistema camerale esclusivamente alle Autorità di controllo deputate ai controlli tecnico-amministrativi in materia di lavoro e di trasporto stradale, o alle autorità di polizia addette ai controlli su strada, su richiesta delle medesime Autorità. La carta riporta l’indicazione e l’indirizzo delle suddette Autorità di controllo, ma rimane anonima. La sua validità amministrativa è di due anni.


 

LINK UTILI:

 METROLOGIA LEGALE (link esterno) 

 POLSTRADA (link esterno) 

 GUIDA AI PAGAMENTI TRAMITE PAGOPA (link esterno) 

 PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO (PSP) ADERENTI AL CIRCUITO PAGOPA 

 

Ultima modifica
Ven 06 Dic, 2024