Pratiche telematiche artigiane

Per le informazioni generali sulla predisposizione di pratiche telematiche da inviare all'Albo delle Imprese Artigiane si veda la pagina Pratiche telematiche nella sezione dedicata al Registro delle Imprese.

Per la compilazione della pratica telematica di impresa artigiana si veda la pagina ComunicaStarweb/DIRE.

Imposta di bollo e diritti di segreteria

Si veda il prospetto degli importi per diritti di segreteria ed imposta di bollo (formato file pdf - 215 kb) da applicare alle pratiche telematiche presentate all'Albo delle Imprese Artigiane - Riviere di Liguria.

NOTE:
con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 29/3/2010 è stato disposto che:

  • nel momento in cui il richiedente, già iscritto al registro imprese, ritenga di disporre di tutti gli elementi necessari per ottenere l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, e chieda, quindi, di integrare la pratica nata con la prima comunicazione unica, riferendosi al numero di protocollo della prima pratica e compilando, in una nuova comunicazione, i campi relativi all'albo imprese artigiane, all'INPS ed eventualmente all'INAIL, tale ultima comunicazione non deve essere assoggettata nuovamente all'imposta di bollo in quanto risulta concretizzata la fattispecie di integrazione documentale relativa a una precedente comunicazione unica già assoggettata all'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642;
  • non debbano essere assoggettate all'imposta di bollo le domande e gli atti, ancorché inviati tramite la comunicazione unica di cui all' articolo 9 del DL n. 7 del 2007, che prima dell'introduzione della stessa erano esenti dall'imposta. A titolo esemplificativo si citano la domanda per l'attribuzione della partiva Iva (esente ai sensi dell'articolo 5 della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972) e gli atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie (esenti ai sensi dell'articolo 9 della tabella).

Successivamente, con parere dell'Agenzia delle Entrate prot. 954-109585/2010 del 19/7/2010, è stato disposto che quanto affermato con la suddetta risoluzione, relativamente all'impresa individuale, possa trovare applicazione anche nei confronti di quelle imprese che svolgono al stessa attività in forma societaria.

Relativamente ai diritti di segreteria, con Comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 26649 del 12/04/2010 è stato disposto che:

  • la dichiarazione di inizio attività di impresa, già iscritta inattiva, che presenti successivamente la
    comunicazione di inizio dell'attività non è soggetta al pagamento di un diritto di segreteria, riferendosi al numero di protocollo della prima pratica e configurando, quindi, la fattispecie di integrazione documentale relativa ad una precedente Comunicazione Unica già assoggettata al pagamento dei diritti di segreteria;
  • limitatamente ai casi in cui la Comunicazione Unica contenga esclusivamente domande di contenuto previdenziale, assistenziale e fiscale, per la sua presentazione, non sono dovuti diritti di segreteria alle Camere di Commercio.

Concessioni regionali

La domanda di iscrizione dell'impresa nell'Albo dal 1° gennaio 2012 non è più assoggettata alla tassa sulle concessioni regionali (€ 32,02) in quanto la loro applicazione è stata sospesa dall'art. 30 L.R. 27/12/2011, n. 37.

Ultima modifica
Dom 21 Lug, 2024