Imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci

Normativa di riferimento
L. 5/3/2001 n. 57, art. 17 - D.M. 30/6/2003 n. 221 - D.L. 31/1/2007 n. 7, art. 10

L'avvio dell'attività è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 241/1990, contenente dichiarazione di possesso dei requisiti morali. Conseguentemente, la data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA.

L'attività di facchinaggio svolta anche con l'ausilio di mezzi meccanici o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti (art. 2, c. 1 D.M. 221/2003) è soggetta al possesso dei requisiti di onorabilità.

REQUISITI DI ONORABILITÁ
Impresa individuale
Devono valere per il titolare e l'institore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede

Società
Devono valere:

  • per tutti i soci nel caso di società in nome collettivo - s.n.c.
  • per tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni - s.a.s. - s.a.p.a.
  • per gli amministratori per le altre società di capitali e le cooperative

MODULISTICA


Per ulteriori informazioni: GUIDA ATTIVITÁ DI FACCHINAGGIO D.M. 221/2003  (formato file pdf - 503 kb)

 

Ultima modifica
Dom 21 Lug, 2024