Diritti di segreteria - sanzioni amministrative

DIRITTI DI SEGRETERIA
(Decreto direttoriale Ministero dello Sviluppo Economico del 17/7/2012 pubblicato in G.U. n. 177 del 31/7/2012)

I diritti di segreteria vengono applicati, secondo la tariffa vigente, in relazione ai servizi richiesti ed in base alle modalità di presentazione delle istanze/denunce.

Gli importi attualmente in vigore sono stati fissati dal Decreto 17/7/2012 in vigore dal 1/8/2012 (v. tabella diritti di segreteria - formato file pdf - 1,75 mb).


MODALITA' DI PAGAMENTO
Pratiche telematiche
Le modalità di pagamento dei diritti per l'invio delle pratiche o per i servizi richiesti dipendono dalle convenzioni e/o i contratti stipulati.


SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sanzioni REA - Repertorio Economico Amministrativo
(art.1, L. 04/11/1981, n. 630)
(art. 3, comma 6, D.L. 28/08/1987, n. 357, convertito in L. 26/10/1987, n. 435)
(D.M. 09/03/1982)
(R.D. 20/09/1934, n. 2011)
(Circolare 3627/C del 5/8/2009 - formato file pdf - 799 kb)

Con la circolare 3627/C il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato l'applicabilità al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) delle sanzioni amministrative già previste per il Registro delle Ditte nei casi di omessa o ritardata denuncia.

Le sanzioni REA vengono applicate in caso di tardata denuncia di dati economici e/o amministrativi:
  • dal 30° al 60° giorno l'importo dovuto da ogni obbligato alla denuncia è di euro 10,00 (a titolo di oblazione, pari ad un terzo dell'importo edittale)
  • oltre il 60° giorno l'importo dovuto da ogni obbligato alla denuncia è di euro 51,33 (a titolo di oblazione, pari ad un terzo dell'importo edittale)

 

Sanzioni RI - Registro delle imprese

(art. 2194 c.c. - art. 2630 c.c.)
(artt. 5 e 16, L. 24/11/1981, n. 689)
(D.Lgs. 11/04/2002, n, 61)

Le sanzioni RI vengono applicate, in caso di tardata richiesta di iscrizione, comunicazione o deposito di atti, nei confronti di tutti i soggetti tenuti per legge, a causa delle funzioni rivestite, ai relativi adempimenti.

La richiesta di iscrizione, comunicazione o deposito di atti deve essere effettuata entro 30 giorni dall'evento, termine unificato dall'art. 18, della L. 340 del 24/11/2000, salvo il caso delle società di capitali e cooperative, il cui atto costitutivo deve essere depositato entro 10 giorni (art. 2330 e 2523 c.c.)

Con il D.Lgs n. 61 del 11/04/2002 l'art. 2630 c.c. è stato riformulato come segue:

art. 2630 "Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi":
"Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo
".

Per gli imprenditori individuali vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 2194 c.c..

Importi (a titolo di oblazione, pari ad un terzo dell'importo edittale)

  • Amministratori, liquidatori, sindaci (art. 2630 c.c.):
    - oltre 30 gg. ma entro 60 gg. dall'evento...............€   68,66 (si veda nota 1)
    -
    oltre 60 gg. dall'evento.........................................€ 206,00 (si veda nota 1)
  • Deposito bilancio (art. 2630 c.c.):
    - oltre 30 gg. ma entro 60 gg. dall'approvazione....€   91,56 (si veda nota 2) 
    - oltre 60 gg. dall'approvazione..............................€ 274,66 (si veda nota 2)
  • Notaio (art. 2194 c.c.).............................................€  20,00
  • Imprenditore individuale(art.2194 c.c.)...................€  20,00

Per il pagamento delle sanzioni RI effettuate con modello F23 i codici da utilizzare sono:
UFFICIO "ASV", CAUSALE "PA", ESTREMI DELL'ATTO "ANNO+PROTOCOLLO PRATICA", CODICE TRIBUTO "741T" DESCRIZIONE "SANZIONE AMMINISTRATIVA".

Nota 1: € 412,00 nei casi in cui il termine per l'adempimento scadeva prima del 15 novembre 2011 (cfr. circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3647/C del 27/12/2011)
Nota 2: € 549,33 nei casi in cui il termine per l'adempimento scadeva prima del 15 novembre 2011 (cfr. circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3647/C del 27/12/2011)


RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLO VIRTUALE RISCOSSO SU PRATICHE TELEMATICHE

Per richiedere il rimborso di diritti di segreteria e bollo virtuale erroneamente versati occorre presentare istanza a questa Camera di Commercio utilizzando l'apposito modulo di rimborso (Formato file pdf - 193 kb), da inviare alla PEC cciaa.rivlig@legalmail.it.
 


Per ulteriori informazioni: GUIDA SANZIONI REGISTRO IMPRESE E REA (formato file pdf - 674 kb)

Ultima modifica
Mer 12 Lug, 2023