Agente e rappresentante di commercio

Normativa di riferimento 
L. 3/5/1985, n. 204 - D.Lgs. 25/3/2010, n. 59, art. 74, Decreto Ministro dello Sviluppo Economico 26/10/2011

Le persone fisiche e le società che intendano svolgere l'attività di agenzia e/o rappresentanza commerciale, disciplinata dagli artt. 1742 e seguenti del codice civile, devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla L. 204/1985.

L'attività di agente è esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.

L'attività di rappresentante è esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate. 

L'avvio dell'attività è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 241/1990, contenente dichiarazione di possesso dei requisiti morali e professionali. Conseguentemente, la data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA al Registro delle Imprese.

L'esercizio dell'attività è incompatibile con quella svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici ed è altresì preclusa a coloro che svolgano l'attività di agente di affari in mediazione.

I requisiti, che devono essere posseduti del titolare nel caso di imprese individuali e da tutti i legali rappresentanti nel caso di società, sono i seguenti:

morali

  • non essere interdetto o inabilitato, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione (artt. da 314 a 360 c.p.), l'amministrazione della giustizia (artt. da 361 a 393 c.p.), la fede pubblica (artt. da 453 a 498 c.p.), l'economia pubblica, l'industria ed il commercio (artt. da 499 a 518 c.p.), ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • non essere stato sottoposto a provvedimenti o procedimenti in materia antimafia di cui alla legge 31/05/1965, n. 575, e successive integrazioni e modificazioni;

professionali

  • aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni,
    oppure
    aver prestato la propria opera, per almeno due anni negli ultimi cinque, alle dipendenze di un'impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite,
    oppure
    aver conseguito diploma di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche,
    oppure
    avere svolto attività, per almeno due anni negli ultimi cinque, in qualità di coadiutore (regolarmente iscritto alla gestione INPS commercianti) di titolare di attività di vendita, adibito a mansioni commerciali,
    oppure
    avere svolto attività attività di commercio come lavoratore autonomo, per almeno due anni negli ultimi cinque, o attività artigiana di produzione e relativa vendita (comprovabile con fatture)
    oppure
    essere stato titolare di impresa individuale o socio amministratore di società, per almeno due anni negli ultimi cinque, avente attività di vendita, con mansioni di organizzazione e direzione delle vendite.

Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa deve nominare almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l'attività per conto dell'impresa.

MODULISTICA
L'attività è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), definita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011.
La predisposizione e compilazione del suddetto modulo sono integrate in Comunica/DIRE.


Persone fisiche inattive: iscrizione nell'apposita sezione del REA

Al fine del mantenimento dei requisiti il D.M. 26/10/2011 predeve che i soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa devono chiedere, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita sezione del REA tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione “iscrizione nell’apposita sezione (a regime)” del modello “arc”. I soggetti iscritti nell’apposita sezione del REA richiedono la cancellazione dalla medesima, in caso di svolgimento dell’attività, compilando la sezione “requisiti” del modello “arc”, ovvero il modello intercalare “requisiti”.

L'iscrizione come persona fisica inattiva è soggetta al pagamento di € 18,00 per diritti di segreteria e al pagamento del diritto annuale; è esente dal pagamento dell'imposta di bollo.


Per ulteriori informazioni: GUIDA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (formato file pdf - 358 kb)

Ultima modifica
Gio 19 Set, 2024