Sanzioni e ricorsi

RICORSI
Contro le deliberazioni della Commissione provinciale per l´artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall´Albo delle Imprese Artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l´Artigianato, entro 60 giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.
La decisione della Commissione regionale per l´Artigianato può essere impugnata, a sua volta, davanti al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica della decisione.

Decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso alla Commissione regionale per l´artigianato, senza che sia stata comunicata la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile ricorso al Tribunale competente per territorio.

SANZIONI
Ai trasgressori delle disposizioni previste dall'art. 23 delle Legge Regione Liguria 2 gennaio 2003, n. 3, come modificata dall'art. 10 L.R. 13 giugno 2011, n. 14, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  • da euro 260,00 a euro 1.030,00 in caso di omessa presentazione della comunicazione relativa all’iscrizione all’Albo o alla cessazione dell’attività o alla perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 ovvero in caso di presentazione della comunicazione oltre il sessantesimo giorno;
  • da euro 25,00 a euro 130,00 in caso di ritardata presentazione non oltre il sessantesimo giorno della comunicazione relativa all’iscrizione all’Albo o alla cessazione dell’attività o alla perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6;
  • da euro 20,00 a euro 100,00 in caso di omessa presentazione della comunicazione di modificazione o sospensione dell’attività ovvero in caso di presentazione della comunicazione oltre il trentesimo giorno;
  • da euro 1.550,00 a euro 2.580,00 in caso di uso quale ditta o insegna o marchio di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato da parte di impresa, consorzio o società consortile non iscritti all’Albo o alla separata sezione dello stesso.

Prospetto riepilogativo sanzioni (formato file pdf - 335 kb).

Le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative sono delegate alle Camere di Commercio nel cui territorio sono accertate le trasgressioni e ad esse spettano i proventi conseguenti all’applicazione delle sanzioni.

Ultima modifica
Ven 04 Ago, 2023