Imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

Normativa di riferimento
L. 82/1994 - D.M. 274/1997 - D.Lgs. 112/1998 - Circolare ministeriale 3428/C - D.P.R. 558/1999 - D.L. 31/1/2007 n. 7, art. 10

L'avvio dell'attività è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 241/1990, contenente dichiarazione di possesso dei requisiti morali e/o professionali. Conseguentemente, la data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA.

Le attività di:

  • pulizia
  • disinfezione
  • disinfestazione
  • derattizzazione
  • sanificazione

sono disciplinate dalla L.25/1/1994 n. 82, che prevede il rispetto di specifici requisiti economico-finanziari, di onorabilità e tecnico-professionali. Le imprese che svolgono esclusivamente attività di pulizia e disinfezione dal 1/2/2007 non sono soggette al possesso dei requisiti professionali (art. 10, comma 3, D.L. 31/1/2007, n. 7).

REQUISITI DI ONORABILITÁ (vengono indicati nella modulistica SCIA)
Impresa individuale
devono valere per il titolare o per chi è preposto all'esercizio dell'attività

Società
Devono valere:

  • per tutti i soci nel caso di società in nome collettivo
  • per il/i socio/i accomandatario/i per le società in accomandita semplice o in accomandita per azioni (l'assenza di protesti viene verificata, altresì, anche relativamente ai soci accomandanti di S.A.S.)
  • per gli amministratori per le società di capitali e le cooperative

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI (solo per le imprese che svolgano attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione)
Deve essere posseduto da un responsabile tecnico appositamente individuato che non può essere un consulente o un professionista esterno uno dei seguenti requisiti:

  • assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente e svolgimento di un periodo di esperienza qualificata nello specifico campo di attività (4° livello), di almeno tre anni;
  • attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, attestato di frequenza di un corso professionale tecnico specifico riconosciuto dalla Regione;
  • diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
  • diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

NOTA BENE: La classificazione delle imprese di pulizia in fasce per volumi di affari (art.1, c.2, lettera a), L. 82/94 e art. 33 D.M. 7/7/1997, n. 274) ha valore esclusivamente ai fini della partecipazione delle stesse imprese alle procedure di affidamento di servizi da attuarsi da parte delle PP.AA. secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria.

MODULISTICA


Per ulteriori informazioni: GUIDA ATTIVITÁ DI PULIZIE LEGGE 82/1994 (formato file pdf - 413 kb)

 

Ultima modifica
Dom 21 Lug, 2024