Spedizioniere

Normativa di riferimento
L. 14/11/1941, n. 1442 - D.Lgs. 25/3/2010, n. 59, art. 76, Decreto Ministro dello Sviluppo Economico 26/10/2011

Le persone fisiche e le società che intendano svolgere abitualmente l'attività di spedizione per terra, per mare e per aria obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente alla stipulazione del contratto di trasporto, devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla L. 1442/1941.

L'avvio dell'attività è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 241/1990, contenente dichiarazione di possesso dei requisiti morali e/o professionali. Conseguentemente, la data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA al Registro delle Imprese.

I requisiti sono i seguenti:
  1. non aver subito condanne per delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. da 361 a 393 c.p.), la fede pubblica (artt. da 453 a 498 c.p.), l'economia pubblica, l'industria ed il commercio (artt. da 499 a 518 c.p.), il patrimonio (artt. da 624 a 649 c.p.), nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  2. non essere stato sottoposto a provvedimenti o procedimenti in materia antimafia di cui alla legge 31/05/1965, n. 575, e successive integrazioni e modificazioni;
  3. aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
    oppure
    aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;
    oppure
    aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione;
  4. essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le imprese individuali e le società cooperative l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata.

E' necessario, inoltre, aver effettuato versamento della cauzione prevista dalla L. 1442/1941, art. 10, comma 2, di € 154,94 (Det.Dir. n. 47 del 31/1/2005), prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o in titoli di stato o garantiti dallo stato o in denaro o titoli al portatore (nei due ultimi casi il deposito deve avvenire presso la Banca d'Italia - Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato).

I requisiti di cui al punto 1) devono essere posseduti del titolare nel caso di imprese individuali, mentre nel caso di società, associazioni od organismi collettivi devono essere posseduti (art.6, comma 2, L. 1442/1941): 

  • per le società di capitali e cooperative, dal legale rappresentante, dall'eventuale preposto e dagli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché da ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, e dai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
  • per i consorzi di cui all'articolo 2602 cod.civ., da chi ne ha la rappresentanza e dagli imprenditori o società consorziate;
  • per le società in nome collettivo, da tutti i soci;
  • per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari;
  • per le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa deve nominare almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l'attività per conto dell'impresa.
 
MODULISTICA

L'attività è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), definita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011.
La predisposizione e compilazione del suddetto modulo sono integrate in Comunica/DIRE.


Per ulteriori informazioni: GUIDA SPEDIZIONIERI (formato file pdf - 288 kb)

Ultima modifica
Dom 21 Lug, 2024