Procedimento di cancellazione domicili digitali di impresa non validi

(PEC REVOCATE, NON VALIDE O RICONDUCIBILI AD UN PROFESSIONISTA)

Con determinazione del Conservatore n. 2024000231 del 12/06/2024, in pubblicazione all'Albo camerale, è stato avviato il procedimento di cancellazione dei domicili digitali (posta elettronica certificata) dell'impresa non attivi o non univoci, ai sensi dell'art. 16, commi 6 e 6-ter, del D.L. n. 185/2008 e ss.mm.ii. e dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 179/2012 e ss.mm.ii..

Le imprese interessate sono complessivamente 1.730. La comunicazione dell’avvio del procedimento avviene, pertanto, ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990, mediante pubblicazione per trenta giorni (dal 12/06/2024 al 11/07/2024) nell’albo camerale on line, termine decorso il quale si procederà, salvo opposizione, alla cancellazione dal Registro delle imprese degli indirizzi che risulteranno ancora revocati o riconducibili ad un professionista.
 
Di seguito gli elenchi delle imprese destinatarie del procedimento, divisi per provincia in cui è ubicata la sede legale:

CONSEGUENZE DELLA CANCELLAZIONE

L'ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa che non ha iscritto il proprio domicilio digitale sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale (art. 5, comma 2, D.L.179/2012 e art. 16, comma 6 bis, D.L. 185/2008).

Le società e le imprese individuali il cui domicilio digitale viene cancellato dall'ufficio saranno sottoposte, rispettivamente, alle sanzioni previste dagli articoli 2630 c.c., in misura raddoppiata, e 2194 c.c., in misura triplicata; l'ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegnerà d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore (impresa.italia.it), erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.


La pratica di comunicazione dell'indirizzo PEC dell'impresa è completamente gratuita (esente da diritti di segreteria e imposta di bollo).

Le modalità per effettuare la comunicazione sono indicate alla pagina Domicilio digitale - PEC (Posta elettronica certificata).

 

Ultima modifica
Mer 12 Giu, 2024