Indennità e spese di Mediazione
In data 31 ottobre 2023 è stato pubblicato il D.M. 150 del 24.10.2023, in vigore dal 15.11.2023, che disciplina gli organismi di mediazione, i requisiti per i mediatori e le nuove indennità di mediazione da corrispondere al momento del deposito della domanda e dell'adesione per il primo incontro.
Come previsto dall'art. 46 del D.M., alle domande presentate dal 15.11.2023 si applicheranno le nuove tariffe, mentre per le domande antecedenti continueranno ad applicarsi le tariffe previste dal D.M. n. 180/2010 già adottate dal nostro Organismo di mediazione.
Ai sensi dell’art 28 del DM 150/2023:
- per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive;
- l’indennità relativa al primo incontro comprende, le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione (il primo incontro è già un incontro di mediazione) comprendenti il compenso del mediatore;
- sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi: € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00; € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00; € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato.
- sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi: € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso; € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio; € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
Sono, altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall’art. 16 comma 4.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010 o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione di cui sopra è ridotta di un quinto.
Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione non sono dovute ulteriori spese di mediazione.
Nel caso, invece, di conciliazione al primo incontro, di conciliazione in incontri successivi al primo o quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute, in base a quanto previsto dall'art. 30 del DM 150/2023, ulteriori spese di mediazione in conformità alla tabella di cui all’allegato A del DM (che prevede valori minimi e massimi). Sulla base dell’ allegato A, Unioncamere ha fornito una tabella (file pdf 99 kb) dei nuovi importi, che tiene conto dei costi medi attualmente applicati dalle Camere di Commercio, adottata anche dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria ed integrata.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010 o quando è demandata dal giudice, anche le eventuali ulteriori spese di mediazione sono ridotte di un quinto.
Le ulteriori spese di mediazione in caso di accordo sono calcolate applicando le maggiorazioni previste dallo stesso articolo 30 del DM 150/2023 e precisamente del 10% in caso di accordo al primo incontro e del 25% in caso di conciliazione in incontri successivi al primo.
La Camera di Commercio Riviere di Liguria, per le mediazioni presentate dopo il 15 novembre 2023, adotta le presenti tariffe determinate applicando le indennità per il primo incontro previste dal Dm 150/2023 e recependo, per le ulteriori spese di mediazione con riferimento ai valori medi dell’Allegato A del DM 150/2023, la tabella fornita da Unioncamere
Le tariffe indicate tengono gia’ conto della riduzione di un quinto dell’indennità e delle ulteriori spese di mediazione ( riduzione prevista dalla normativa quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010 o quando è demandata dal giudice).
In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A del DM 150, in aggiunta a quanto sopra previsto, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri: a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
Modalità di pagamento dell'indennità e delle spese di mediazione
Il pagamento delle indennità, delle spese vive documentate e delle eventuali ulteriori spese di mediazione, calcolate sulla base del valore della lite, dovrà essere effettuato solo dopo l’emissione della relativa fattura da parte della Segreteria dell’Organismo.
Dal 1° marzo 2021 i pagamenti alla Pubblica Amministrazione, tra cui quelli eseguiti a favore della Camera di Commercio Riviere di Liguria, sono eseguiti attraverso il sistema PagoPa.
NON POSSONO quindi più essere eseguiti pagamenti con bonifico sul conto corrente bancario o postale.
Per alcuni servizi, tra cui le fatture inerenti le mediazioni, è possibile effettuare pagamenti in autonomia tramite PAGAMENTI ON LINE SIPA (link esterno).
Per particolari eventuali necessità che saranno rappresentate dall'utenza e valutate dagli Uffici camerali, si provvederà ad inviare un "Avviso di Pagamento" che conterrà le informazioni relative alla somma da pagare (totale, oggetto del pagamento, data di scadenza) e le diverse modalità con cui sarà possibile effettuare il versamento della somma tramite i canali on line o fisici resi disponibili dai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP): ricevitorie abilitate, sportelli bancari e postali, il proprio servizio di home banking ecc. erogati tramite piattaforme già integrate con PAGOPA ( pagina IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI).
Per ulteriori informazioni contattare direttamente la Segreteria.