Procedura di mediazione
Avvio procedura
La mediazione si avvia tramite il deposito di una domanda presentata da una delle parti presso l’ Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti.
La domanda di mediazione potrà essere presentata alla Camera di Conciliazione della Camera di Commercio Riviere di Liguria mediante deposito cartaceo o trasmessa per posta elettronica al seguente indirizzo pec: cciaa.rivlig@legalmail.it utilizzando il modello di domanda scaricabile nella sezione Modulistica.
L'istanza di mediazione deve essere presentata in lingua italiana.
Il deposito della domanda costituisce accettazione del Regolamento di Mediazione e delle tariffe di mediazione vigenti.
Istruttoria
La Segreteria procede all’istruttoria della domanda presentata e qualora la domanda si presenti incompleta oppure la parte istante non provveda, su richiesta dell’ufficio, al versamento delle indennità di primo incontro, la Segreteria tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.
La Segreteria fissa la data del primo incontro tra le parti non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative. La Segreteria trasmette alle parti interessate la domanda di mediazione indicando la data, l’orario del primo incontro, le modalità di svolgimento dello stesso e il nominativo del mediatore con mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
Le parti devono essere assistite da un Avvocato quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità.
Dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza delle parti la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta
Ai fini interruttivi di prescrizione e decadenza è facoltà della parte istante comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’Organismo di mediazione.
L’incontro si svolge senza formalità presso una delle sedi dell’Organismo o, eventualmente, presso un altro luogo concordato tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell’Organismo.
Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. Solo in presenza di giustificati motivi è possibile delegare, mediante procura sostanziale, un rappresentante a conoscenza dei fatti, munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Ciascuna parte può sempre chiedere di partecipare all’incontro da remoto.
Nel caso di partecipazione da remoto di una delle parti il verbale dovrà essere sottoscritto digitalmente da tutti i partecipanti al procedimento di mediazione con possibilità, per chi sprovvisto di firma digitale, di conferire procura sostanziale alla firma al proprio legale.
Nel caso in cui non fosse possibile il verificarsi delle condizioni di cui sopra le parti dovranno essere in presenza al primo incontro e comunque per sottoscrivere l’accordo o il mancato accordo
Conclusione della procedura di mediazione
Il procedimento di mediazione può concludersi con un accordo, con un mancato accordo o con un verbale di mancata comparizione, qualora la parte invitata non aderisca all'invito e non si presenti al primo incontro.
- Mancata partecipazione al primo incontro
In caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al primo incontro del procedimento di mediazione il mediatore redige verbale di mancata comparizione. Della mancata partecipazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116 secondo comma del codice di procedura civile.
Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il Giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
- Conclusione con accordo di conciliazione
Se è raggiunto un accordo di conciliazione il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo.
Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l’accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri fissati per individuare il valore della lite (ai sensi dell’art 29 del DM 150/2023)
Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000; l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
- Conclusione senza accordo
Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento informando le parti delle possibile conseguenze di cui all’art 13 del Dlgs 28/2010.
Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione
Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.
Il verbale conclusivo della mediazione è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore che, senza indugio lo deposita presso la segreteria dell’Organismo.
Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
A conclusione della mediazione in modalità telematica il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
Il documento informatico, sottoscritto con le modalità di cui sopra, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati e alla segreteria dell'organismo.
In caso di mediazione telematica tutte le parti devono essere in possesso di firma digitale o firma elettronica qualificata.
In ogni caso il verbale sarà consegnato alle parti solo a seguito del compiuto versamento all’Organismo dell’intero importo dovuto per le spese di mediazione.
Durata del procedimento
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, con accordo scritto delle parti.
Reclami
Sarà possibile presentare reclami su atti o comportamenti legati alla fruizione del servizio di mediazione compilando il form presente nella home page del sito in corrispondenza della sezione “Comunica con noi”.
Il modulo dovrà essere compilato avendo cura di selezionare:
- Nel campo “tipologia di richiesta” la voce Reclami
- Nel campo “contenuto” la voce Mediazione, conciliazione e arbitrato individuando la specifica Provincia di riferimento