Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

La mediazione, disciplinata dal Decreto Legislativo n. 28/2010, è una procedura di risoluzione delle controversie svolta da un terzo imparziale (il mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

L'art. 5 co. 1  del Dlgs 28/10, prevede il tentativo di mediazione, quale condizione di procedibilità all'azione giudiziale, nelle seguente materie:

  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi
  • contratti bancari e finanziari
  • associazione in partecipazione
  • consorzio
  • franchising
  • opera
  • rete
  • somministrazioni
  • società di persone
  • sub fornitura.

 

Il ricorso alla procedura di mediazione presso l’Organismo di Mediazione della Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona  è previsto:

- quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi del sopra riportato art. 5 comma 1 del Dlgs 28/2010,

- su disposizione del Giudice ai sensi dell’art 5-quater,

- nei casi di  mediazione  per risarcimento da inadempimento contrattuale derivante dall’ emergenza sanitaria da Covid19 ai sensi dell'art. 3 comma 6 ter del DL n. 6/2020

- nei casi di mediazione in base a clausola contrattuale che indichi espressamente l’ODM della Camera di Commercio Riviere di Liguria prevista in contratto, statuto o atto costitutivo di ente pubblico o privato ai sensi dell’art. 5 sexies del D.Lgs 28/2010. 

 

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le parti devono essere assistite da un avvocato, e  la condizione si considera avverata anche quando il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.

 

All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare per iscritto  l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione, dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile.

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Ultima modifica
Mar 19 Nov, 2024