Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
La mediazione, disciplinata dal Decreto Legislativo n. 28/2010, è una procedura di risoluzione delle controversie svolta da un terzo imparziale (il mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
L'art. 5 co. 1 del Dlgs 28/10, prevede il tentativo di mediazione, quale condizione di procedibilità all'azione giudiziale, nelle seguente materie:
- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi
- contratti bancari e finanziari
- associazione in partecipazione
- consorzio
- franchising
- opera
- rete
- somministrazioni
- società di persone
- sub fornitura.
Il ricorso alla procedura di mediazione presso l’Organismo di Mediazione della Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona è previsto:
- quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi del sopra riportato art. 5 comma 1 del Dlgs 28/2010,
- su disposizione del Giudice ai sensi dell’art 5-quater,
- nei casi di mediazione per risarcimento da inadempimento contrattuale derivante dall’ emergenza sanitaria da Covid19 ai sensi dell'art. 3 comma 6 ter del DL n. 6/2020
- nei casi di mediazione in base a clausola contrattuale che indichi espressamente l’ODM della Camera di Commercio Riviere di Liguria prevista in contratto, statuto o atto costitutivo di ente pubblico o privato ai sensi dell’art. 5 sexies del D.Lgs 28/2010.
Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le parti devono essere assistite da un avvocato, e la condizione si considera avverata anche quando il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.
All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare per iscritto l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione, dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile.