Produzioni agroalimentari certificate

La Denominazione di Origine Protetta

Norma fondamentale di riferimento è il Reg. CE n.2081/92, successivamente modificato dal Reg. CE n. 510/2006.


Finalità - possono essere così riassunte dalle premesse al citato regolamento:

  • favorire la diversificazione della produzione agricola
  • sviluppare il mondo rurale ed in particolare le zone svantaggiate o periferiche
  • assecondare la domanda del mercato di prodotti di qualità
  • assicurare, nell´ambito delle produzioni legate all´origine geografiche, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori
  • migliorare il livello di informazione del consumatore


La Denominazione di Origine Protetta

Definizione
La DOP è un nome che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di una determinata area geografica quando:

  • la qualità o i caratteri sono dovuti essenzialmente o esclusivamente all´ambiente geografico comprendente i fattori naturali e umani
  • la produzione, la trasformazione e l´elaborazione avvengono all´interno di quell´area geografica determinata

L´Indicazione Geografica Protetta

Finalità - le stesse della DOP. Anche in questo caso lo strumento per raggiungerle è il riconoscimento della provenienza geografica

Definizione
L´IGP è un nome che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di una determinata area geografica quando:

  • una qualità determinata, la reputazione o un´altra caratteristica del prodotto può essere attribuita all´origine geografica
  • la produzione e/o la trasformazione e/o l´elaborazione hanno luogo nell´area geografica determinata


Specialità tradizionale garantita

Finalità - possono essere così riassunte dalle premesse al regolameto:

  • favorire la diversificazione della produzione agricola per conseguire un migliore equilibrio tra offerta e domanda sul mercato
  • sviluppare le zone svantaggiate o periferiche
  • valorizzare la qualità dei prodotti alimentari, tutelare i consumatori contro eventuali abusi e garantire la lealtà delle transazioni commerciali
  • migliorare il livello di informazione del consumatore
  • Specialità tradizionale garantita

Definizione
E´ un nome che serve a riconoscere che un prodotto agricolo o alimentare possiede effettivamente una sua specificità che lo distingue nettamente da altri prodotti simili per certe caratteristiche peculiari, ed essenzialmente per :

  • le materie prime impiegate
  • la composizione realizzata
  • il metodo di produzione utilizzato


Prodotti oggetto del Reg. CE n.510/2006.

Allegato I

 

  • birre, bevande a base di estratti di piante, prodotti della panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria, gomme e resine naturali, pasta di mostarda, paste alimentari.


Allegato II

 

  • fieno, oli essenziali, sughero, cocciniglia (prodotto greggio di origine animale),fiori e piante ornamentali, lana, vimine


Marchi privati e DOP/IGP

  • Non è possibile registrare marchi privati di denominazioni identiche o simili alle DOP e IGP;
  • L´uso di marchi privati corrispondente a denominazioni simili o identiche a DOP o IGP registrati successivamente può continuare a sussistere solo se:
    1. èstato acquisito anteriormente
    2. non incorre in nullità o decadenza in base alla legislazione sui marchi di impresa
  • Una DOP o IGP non può essere registrata se, tenuto conto della fama, della notorietà e della durata di utilizzo di un marchio privato, la registrazione può indurre in errore il consumatore sulla vera identità del prodotto.

Marchio collettivo

Legge Marchi (R.D. 929/42 e D.Lgs. 480/92)

Art. 2:" i soggetti che svolgono la funzione di garantire l´origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l´uso dei marchi stessi a produttori e commercianti".

"Un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi"

Differenza tra DOP/IGP e Marchio collettivo

 

  • Organizzazione dei controlli
  • Il M.C., a differenza della DOP/IGP, è soggetto a volgarizzazione, cioè a trasformazione in una denominazione generica che ne determina la decadenza
  • Il M.C., contrariamente alla DOP/IGP implica un "divieto di vietare", cioè l´impossibilità di vietare l´uso del nome geografico a terzi quando esso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione della provenienza
  • Il M.C. tutela anche i prodotti affini, mentre la DOP/IGP solo prodotti determinati

 

Il documento che caratterizza i prodotti a marchio comunitario o collettivo è il Disciplinare di produzione

I disciplinari di produzione codificano per iscritto i caratteri che rendono tipico un prodotto.
Individuano aree con determinate caratteristiche geomorfologiche e storiche, tracciando sequenze di sapienti pratiche di coltivazione e trasformazione. Un disciplinare rappresenta al contempo una guida per i produttori e una garanzia per i consumatori. Solitamente il testo di un disciplinare affronta le seguenti tematiche, in corrispondenti articoli:

    1. denominazione: il nome che identifica l´oggetto della certificazione
    2. composizione: le varietà vegetali o le materie prime utilizzabili
    3. zona: i limiti geografici all´interno dei quali si produce o si trasforma
    4. coltivazione: le tecniche da seguire nella coltura
    5. trasformazione: le tecniche di elaborazione dei materiali verso il prodotto finito
    6. caratteristiche: le proprietà chimico-fisiche ed organolettiche del prodotto finito
    7. etichettatura: quali informazioni debbano essere riportate in etichetta
    8. confezionamento: come deve essere confezionato il prodotto messo sul mercato
    9. altro: eventuali articoli su particolari menzioni aggiuntive

 

 

Ultima modifica
Dom 21 Lug, 2024