Termini e modalità di versamento diritto annuale
TERMINI
DIRITTO ANNUALE 2024
Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo nel nuove iscrizioni in corso d'anno e le società con proroga di bilancio e/o di esercizio non coincidente con l'anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza della prima rata di acconto delle imposte sul reddito, ovvero:
- entro il 1° luglio 2024
- oppure entro il 31 luglio 2024 aggiungendo, all'importo arrotondato del diritto annuale, la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con arrotondamento al centesimo di euro ( anche in caso di compensazione con altri tributi, cd "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%).
Attenzione: Alcune imprese sono soggette alla proroga del termine di pagamento dal 30 giugno al 31 luglio 2024
Il DLgs 12 febbraio 2024, n. 13, ha modificato le date per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi per i soggetti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario: Per questi, il termine di pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio è posticipato dal 30 giugno 2024 al 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.
Il differimento si applica anche:
- a coloro che applicano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- ai soggetti che applicano il regime forfetario, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015);
- ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.
La proroga stabilita con il DLgs n. 13/2024 si applica anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2024.
E' disponibile la Guida al pagamento del diritto camerale 2024 (vers. 1 del 27 maggio 2024)
DIRITTO ANNUALE 2023
Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno e le società con proroga di bilancio e/o di esercizio non coincidente con l'anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, ovvero:
- entro il 30/6/2023
- oppure entro il 31 luglio 2023 aggiungendo, all'importo arrotondato del diritto annuale, la maggiorazione dello 0,40% con arrotondamento al centesimo di euro (anche in caso di compensazione con altri tributi, cd. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%).
DIRITTO ANNUALE 2022
Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno e le società con proroga di bilancio e/o di esercizio non coincidente con l'anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, ovvero:
- entro il 30/6/2022
- oppure entro il 22 agosto 2022 aggiungendo, all'importo arrotondato del diritto annuale, la maggiorazione dello 0,40% con arrotondamento al centesimo di euro (anche in caso di compensazione con altri tributi , cd. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%).
NEW PROROGA DEL VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2021 PER I SOGGETTI ISA
L'art,9-ter del DL73/2021 convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, proroga al 15 settembre 2021, senza maggiorazioni, il termine per i versamenti delle imposte che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti che presentano causa di esclusione dall'applicazione degli ISA (compresi quelli che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), nonché a quelli che applicano il regime forfettario ed ai soggetti che partecipano a società, assicurazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale.
La proroga per il 2021 riguarda anche il diritto annuale.
DIRITTO ANNUALE 2021
Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno e le società con proroga di bilancio e/o di esercizio non coincidente con l'anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, ovvero:
- entro il 30/6/2021
- oppure entro il 30 luglio 2021 aggiungendo, all'importo arrotondato del diritto annuale, la maggiorazione dello 0,40% con arrotondamento al centesimo di euro (anche in caso di compensazione con altri tributi , cd. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%).
DIRITTO ANNUALE 2020
Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno e le società con proroga di bilancio e/o di esercizio non coincidente con l'anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, ovvero:
- entro il 30/6/2020
- oppure entro il 30 luglio 2020 aggiungendo, all'importo arrotondato del diritto annuale, la maggiorazione dello 0,40% aggiungendo, all'importo arrotondato del diritto annuale, la maggiorazione dello 0,40% con arrotondamento al centesimo di euro (anche in caso di compensazione con altri tributi , cd. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%).
NOVITA' DEL 14 OTTOBRE 2020
Ai sensi dell’art. 98 bis della legge 126 del 13 ottobre 2020 di conversione del DL.104/2020 (“Decreto Agosto”) i soggetti che applicano gli ISA (indici di affidabilità fiscale) e i forfettari che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e che non hanno versato il diritto annuale entro il 20 luglio 2020 possono versarlo entro la data del 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8% e senza ulteriori sanzioni. Il diritto annuale andrà pertanto versato, maggiorato dello 0.8% con il codice tributo 3850. Il provvedimento è pubblicato sul S.O. n 37 della GURI n.253 del 13/10/2020 ed entra in vigore il 14/10/2020.
Per gli stessi soggetti è stato prorogato al 30 aprile 2021 il versamento della 2° rata di acconto delle imposte, pertanto, per coloro che avevano fatto nuove iscrizioni al Registro imprese delle Camere di Commercio per le quali, con DM 12 marzo 2020, è stata approvata la maggiorazione del 20% per il triennio 2020-22, hanno la possibilità di completare il versamento entro il 30 aprile 2021.
Il provvedimento è pubblicato sul S.O. n 37 della GURI n.253 del 13/10/2020 ed entra in vigore il 14/10/2020.
NOVITA' del 30 giugno 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29/6/2020 (link esterno) è pubblicato il DPCM del 27/6/2020 che dispone la proroga per il versamento della 1° rata di acconto delle imposte per gli ISA e il regime forfettario
I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (e del diritto annuale di conseguenza) e dell’IVA correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Tali disposizioni si applicano oltre che ai soggetti che applicano gli ISA o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.
Comunicato MEF n. 147 del 22/6/2020 (file pdf - peso elttronico 451KB)
E' disponibile la Guida al calcolo e al versamento del diritto annuale 2020 Vers. 1 del 5/6/2020 (file pdf - peso elettronico 1.166 Kb)
DIRITTO ANNUALE 2019
Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno e le società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, ovvero:
- entro il 1° luglio 2019 poichè la scadenza naturale del 30 giugno scade di domenica;
- oppure entro il 31 luglio 2019 aggiungendo, all'importo arrotondato del diritto annuale, la maggiorazione dello 0,40% con arrotondamento al centesimo di euro (anche in caso di compensazione con altri tributi, c.d. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%).
ISA (INDICI SINTETICI DI AFFIDALBILITA' ECONOMICA) - PROROGA PER IL VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2019
Con L.58/2019 di conversione del DL.34/2019 è stato disposto il differimento per l'anno 2019 dei termini di versamento dovuti dai soggetti che svolgono attività economiche per le quali siano stati elaborti gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale -ISA. I contribuenti che possiedono i requisiti per rientrare nell'ambito di applicazione di questa normativa possono effettuare il pagamento del diritto annuale 2019 entro il 30 settembre 2019 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 ottobre 2019 con la maggiorazione dello 0,40%.
Per tutti gli altri contribuenti i termini di versamento del diritto annuale restano quelli ordinari.
MODALITA´ DI PAGAMENTO
L'art. 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006 ha stabilito che i titolari di partita IVA siano tenuti ad effettuare i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali esclusivamente mediante modalità telematiche. Anche per il versamento del diritto annuale, sussiste pertanto l'obbligo di utilizzare la predetta modalità.
Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, specificando la Camera di Commercio beneficiaria del versamento (ed eventuali altre Camere per localizzazioni in diversa provincia), nelle modalità sotto indicate:
- online tramite la piattaforma PagoPA collegandosi al sito http://dirittoannuale.camcom.it/ : utilizzando la funzione ‘calcola e paga’, si può calcolare quanto dovuto e pagare direttamente online;
- pagare con il modello F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 per il 2020
Nell´intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell´impresa, deve essere riportato il codice fiscale, e non la partita IVA, qualora diversa.
Per gli altri dati relativi al versamento, è necessario compilare il modello F24 indicando nella sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI (ovvero sezione EL se si utilizza il modello F24 semplificato) i seguenti dati:
Codice ente/codice comune: SV
Codice tributo: 3850
Anno di riferimento: 2020
Importi a debito versati: indicare l´importo da pagare (importo dovuto)
PARTICOLARITA'
- All´omesso, incompleto o tardivo pagamento del diritto annuale sarà applicata una sanzione compresa fra il 10% e il 100% dell'ammontare del diritto dovuto ai sensi del D.Lgs. 472/97 e del D.M. n. 54 del 27/1/2005 e del Regolamento camerale di cui alla Delibera 145 del 5/12/2019 approvata dal Consiglio camerale il 19/12/19 .
- Le società di capitali:
- - con periodo d´imposta coincidente con l´anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell´esercizio, devono versare la prima rata d´acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d´imposta; ATTENZIONE PER IL 2020 E' FISSATO IL 30 GIUGNO
- - con periodo d´imposta coincidente con l´anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell´esercizio, devono versare la prima rata d´acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- - con periodo d´imposta non coincidente con l´anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell´esercizio, devono versare la prima rata d´acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d´imposta;
- - con periodo d´imposta non coincidente con l´anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell´esercizio, devono versare la prima rata d´acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento del diritto annuale è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
- Nel caso di:
- iscrizione o annotazione di nuova impresa nel Registro delle imprese;
- apertura unità locale;
- istituzione di sede secondaria;
il versamento del diritto annuale deve essere effettuato, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.
Nel caso in cui tale termine non venisse rispettato ci si potrà mettere in regola avvalendosi dell´istituto del ravvedimento operoso . (link esterno)
- Nel caso di UL/sedi secondarie in provincie diverse:
- Se una o più unità locali/sedi secondarie dell´impresa si trovano in altre province, diverse da Imperia, La Spezia e Savona, si dovranno compilare uno o più righi del modello F24 indicando come codice ente/codice comune la sigla delle provincie dove si trovano le unità locali/sedi secondarie.
- Per le UL/sedi secondarie che si trovano nelle province di Imperia e/o La Spezia va indicata la sigla "SV" secondo quanto disposto dalla nota MiSE n. 154135 del 31.05.2016 .