Termini e modalità di versamento diritto annuale

TERMINI

DIRITTO ANNUALE 2023

Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno e le società con proroga di bilancio e/o di esercizio non coincidente con l'anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, ovvero:

  • entro il 30/6/2023
  • oppure entro il 31 luglio 2023 aggiungendo, all'importo arrotondato del diritto annuale, la maggiorazione dello 0,40%  con arrotondamento al centesimo di euro (anche in caso di compensazione con altri tributi , cd. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%).

 

DIRITTO ANNUALE 2022

Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno e le società con proroga di bilancio e/o di esercizio non coincidente con l'anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, ovvero:

  • entro il 30/6/2022
  • oppure entro il 22 agosto 2022 aggiungendo, all'importo arrotondato del diritto annuale, la maggiorazione dello 0,40%  con arrotondamento al centesimo di euro (anche in caso di compensazione con altri tributi , cd. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%).

 

 

NEW PROROGA DEL VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2021 PER I SOGGETTI ISA

L'art,9-ter del DL73/2021 convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, proroga al 15 settembre 2021, senza maggiorazioni, il termine per i versamenti delle imposte che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti che presentano causa di esclusione dall'applicazione degli ISA (compresi quelli che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), nonché a quelli che applicano il regime forfettario ed ai soggetti che partecipano a società, assicurazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale.

La proroga per il 2021 riguarda anche il diritto annuale. 

 

DIRITTO ANNUALE 2021

 

Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno e le società con proroga di bilancio e/o di esercizio non coincidente con l'anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, ovvero:

  • entro il 30/6/2021
  • oppure entro il 30 luglio 2021 aggiungendo, all'importo arrotondato del diritto annuale, la maggiorazione dello 0,40%  con arrotondamento al centesimo di euro (anche in caso di compensazione con altri tributi , cd. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%).

 

 

DIRITTO ANNUALE 2020

Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno e le società con proroga di bilancio e/o di esercizio non coincidente con l'anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, ovvero:

  • entro il 30/6/2020
  • oppure entro il 30 luglio 2020 aggiungendo, all'importo arrotondato del diritto annuale, la maggiorazione dello 0,40% aggiungendo, all'importo arrotondato del diritto annuale, la maggiorazione dello 0,40% con arrotondamento al centesimo di euro (anche in caso di compensazione con altri tributi , cd. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%).

 

NOVITA' DEL 14 OTTOBRE 2020

Ai sensi dell’art. 98 bis della legge 126 del 13 ottobre 2020 di conversione del DL.104/2020 (“Decreto Agosto”) i soggetti che applicano gli ISA (indici di affidabilità fiscale) e i forfettari che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e che non hanno versato il diritto annuale entro il 20 luglio 2020 possono versarlo entro la data del 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8% e senza ulteriori sanzioni. Il diritto annuale andrà pertanto versato, maggiorato dello 0.8% con il codice tributo 3850. Il provvedimento è pubblicato sul S.O. n 37 della GURI n.253 del 13/10/2020 ed entra in vigore il 14/10/2020.

Per gli stessi soggetti è stato prorogato al 30 aprile 2021 il versamento della 2° rata di acconto delle imposte, pertanto, per coloro che avevano fatto nuove iscrizioni al Registro imprese delle Camere di Commercio per le quali, con DM 12 marzo 2020, è stata approvata la maggiorazione del 20% per il triennio 2020-22, hanno la possibilità di completare il versamento entro il 30 aprile 2021.

Il provvedimento è pubblicato sul S.O. n 37 della GURI n.253 del 13/10/2020 ed entra in vigore il 14/10/2020.

 

NOVITA' del 30 giugno 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29/6/2020 (link esterno) è pubblicato il DPCM del 27/6/2020 che dispone la proroga per il versamento della 1° rata di acconto delle imposte per gli ISA e il regime forfettario

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale  e  che dichiarano ricavi o compensi di ammontare  non  superiore  al  limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di  approvazione del MEF, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti  risultanti  dalle  dichiarazioni  dei  redditi (e del diritto annuale di conseguenza) e dell’IVA correlata agli ulteriori  componenti positivi dichiarati  per  migliorare  il  profilo  di  affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta  regionale  sulle  attività produttive, ove  non  sussistano  le  condizioni  per  l'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:

    a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;

    b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le  somme  da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Tali disposizioni si applicano oltre che ai soggetti che applicano gli ISA o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di  cui  all'art.  27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54   a  89 della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190, anche ai  soggetti  che partecipano  a  società,  associazioni  e  imprese  ai  sensi  degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

Comunicato MEF n. 147 del 22/6/2020 (file pdf - peso elttronico 451KB)

 

 

E' disponibile la Guida al calcolo e al versamento del diritto annuale 2020 Vers. 1 del 5/6/2020 (file pdf - peso elettronico 1.166 Kb)

 

 

 

DIRITTO ANNUALE 2019

Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno e le società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, ovvero:

  • entro il 1° luglio 2019 poichè la scadenza naturale del 30 giugno scade di domenica;
  • oppure entro il 31 luglio 2019 aggiungendo, all'importo arrotondato del diritto annuale, la maggiorazione dello 0,40% con arrotondamento al centesimo di euro (anche in caso di compensazione con altri tributi, c.d. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%).

ISA (INDICI SINTETICI DI AFFIDALBILITA' ECONOMICA) - PROROGA PER IL VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2019

Con L.58/2019 di conversione del DL.34/2019 è stato disposto il differimento per l'anno 2019 dei termini di versamento dovuti dai soggetti che svolgono attività economiche per le quali siano stati elaborti gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale -ISA. I contribuenti che possiedono i requisiti per rientrare nell'ambito di applicazione di questa normativa possono effettuare il pagamento del diritto annuale 2019  entro il 30 settembre 2019 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 ottobre 2019 con la maggiorazione dello 0,40%.

Per tutti gli altri contribuenti i termini di versamento del diritto annuale restano quelli ordinari.

RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 64 DEL 28 GIUGNO 2019  (link- file pdf peso elettronico 475KB

RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N.71 DEL 2 AGOSTO 2019 (link - file pdf peso elettronico 336KB)

 

 

 

MODALITA´ DI PAGAMENTO

L'art. 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006 ha stabilito che i titolari di partita IVA siano tenuti ad effettuare i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali esclusivamente mediante modalità telematiche. Anche per il versamento del diritto annuale, sussiste pertanto l'obbligo di utilizzare la predetta modalità.

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, specificando la Camera di Commercio beneficiaria del versamento (ed eventuali altre Camere per localizzazioni in diversa provincia), nelle modalità sotto indicate:

- online tramite la piattaforma PagoPA collegandosi al sito http://dirittoannuale.camcom.it/ : utilizzando la funzione ‘calcola e paga’, si può calcolare quanto dovuto e pagare direttamente online;

- pagare con il modello F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. Il versamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel.

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24  per il 2020

Nell´intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell´impresa, deve essere riportato il codice fiscale, e non la partita IVA, qualora diversa.

Per gli altri dati relativi al versamento, è necessario compilare il modello F24 indicando nella sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI (ovvero sezione EL se si utilizza il modello F24 semplificato) i seguenti dati:
Codice ente/codice comune: SV
Codice tributo: 3850
Anno di riferimento: 2020
Importi a debito versati: indicare l´importo da pagare (importo dovuto)



PARTICOLARITA'

 

  • Le società di capitali:
    • - con periodo d´imposta coincidente con l´anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell´esercizio, devono versare la prima rata d´acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d´imposta; ATTENZIONE PER IL 2020 E' FISSATO IL 30 GIUGNO
    • - con periodo d´imposta coincidente con l´anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell´esercizio, devono versare la prima rata d´acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
    • - con periodo d´imposta non coincidente con l´anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell´esercizio, devono versare la prima rata d´acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d´imposta;
    • - con periodo d´imposta non coincidente con l´anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell´esercizio, devono versare la prima rata d´acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
       

se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento del diritto annuale è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

 

  • Nel caso di:
  1. iscrizione o annotazione di nuova impresa nel Registro delle imprese;
  2. apertura unità locale;
  3. istituzione di sede secondaria;

il versamento del diritto annuale deve essere effettuato, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.


Nel caso in cui tale termine non venisse rispettato ci si potrà mettere in regola avvalendosi dell´istituto del ravvedimento operoso . (link esterno)

  • Nel caso di UL/sedi secondarie in provincie diverse:
  1. Se una o più unità locali/sedi secondarie dell´impresa si trovano in altre province, diverse da Imperia, La Spezia e Savona, si dovranno compilare uno o più righi del modello F24 indicando come codice ente/codice comune la sigla delle provincie dove si trovano le unità locali/sedi secondarie.
  2. Per le UL/sedi secondarie che si trovano nelle province di Imperia e/o La Spezia va indicata la sigla "SV" secondo quanto disposto dalla nota MiSE n. 154135 del 31.05.2016 .
Ultima modifica
Lun 12 Giu, 2023