Rimborsi/compensazioni diritto annuale

RIMBORSI

La richiesta di rimborso (MODULO scaricabile alla pagina MODULISTICA DIRITTO ANNUALE)  e le azioni giudiziali finalizzate ad ottenere il rimborso dei diritti non dovuti, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 24 mesi dal versamento stesso (art. 10 d.m. 11/5/2001 n.359).

Nel caso di istanza presentata dagli eredi, alla richiesta di rimborso diritto annuale deve essere allegata l'apposita "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a cura dell'erede" (scaricabile nella pagina MODULISTICA DIRITTO ANNUALE

Per le annualità anteriori al 2000 il termine di presentazione delle istanze di rimborso e delle azioni giudiziali conseguenti, è scaduto il 31 dicembre 2001 (art.17 L.488/99).

 


 

COMPENSAZIONI

E´ stata riconosciuta la possibilità per i contribuenti che:

  1. hanno erroneamente versato il diritto annuale;
  2. hanno erroneamente versato più volte il diritto annuale per lo stesso anno;
  3. hanno effettuato il versamento ad una Camera di commercio alla quale non competeva il diritto;

di effettuare la compensazione degli erronei versamenti a credito, con altri versamenti a debito, sia per lo stesso diritto annuale, sia per qualunque altro tipo di tributo.

Per la compensazione del credito non è obbligatorio osservare il termine di ventiquattro mesi a pena di decadenza, previsto per la presentazione delle domande di rimborso, giusto chiarimento ministeriale .

Il Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, con nota prot. n. 0399448 del 26/09/2017 ha stabilito che è possibile eseguire la compensazione su modello F24 (relativamente alle maggiori somme versate e non dovute per cui è spirata la possibilità di chiedere il rimborso) entro il termine di prescrizione decennale del credito per diritto annuale, ai sensi dell'art. 2946 c.c..

Tale chiarimento avviene in assenza di specifiche disposizioni normative e/o regolamentari relative al termine per l'utilizzo dei crediti per diritto annuale in compensazione su modello F24, e stante anche la mancata indicazione di tale credito in qualsivoglia dichiarazione.

E' necessario però contattare preventivamente la Camera di commercio per verificare la sussistenza e l'entità del credito e non correre il rischio di effettuare indebite compensazioni che sarebbero poi considerate come omessi versamenti e quindi sanzionati.

Per effettuare la compensazione è necessario che venga presentato un modello F24 in banca o in posta indicando, nel rigo relativo al debito, l´importo del tributo da pagare e, nel rigo riferito al credito, l´importo erroneamente versato.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dalla Risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 115 del 23/05/2003, è esclusa la compensazione per le somme versate con i codici:

  • 3851 - Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale;
  • 3852 - Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale.

 

Sono da considerarsi tardivi gli importi versati senza l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%, anche in ipotesi di compensazione di crediti, se effettuati entro trenta giorni dal termine di scadenza (vd circolare n. 5731/C del 20.06.2005)

 

COMPENSAZIONI DI CREDITI TRIBUTARI ERARIALI

L'utilizzo di crediti tributari erariali in compensazione di somme iscritte a ruolo dalla CCIAA per diritto annuale NON è ammesso.

L' articolo 31, primo comma, D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni in L. 30.07.2010 n. 122, prevede esclusivamente la compensazione tra imposte erariali; non è pertanto possibile l'utilizzo del modello F24 accise (cod. trib RUOL) al fine di compensare i crediti tributari erariali con cartelle emesse dalla Camera di Commercio.

Ultima modifica
Dom 21 Lug, 2024