Ravvedimento operoso

  RAVVEDIMENTO OPEROSO DEL DIRITTO ANNUALE  

L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'articolo 13 del D.lgs. 472/97, consente al contribuente, entro un anno dalla scadenza del pagamento, di sanare spontaneamente le violazioni commesse beneficiando della riduzione della misura minima della sanzione applicabile, purché le violazioni non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

Significative innovazioni in materia di ravvedimento operoso, rispetto a quanto originariamente previsto dalla circolare MAP n. 3587/C del 20 giugno 2005 (formato file pdf 164 Kb), sono state introdotte con la circolare del MISE n. 172574 del 22.10.2013 (formato file .pdf 610 KB), al fine di uniformare i comportamenti delle camere di commercio a quelli individuati dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/E del 02.08.2013. 

In particolare, trovano una diversa interpretazione i seguenti principi espressi nella circolare n. 3587/C:

1) INSUFFICIENTE VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE E DELLA MAGGIORAZIONE

2) EFFICACIA DEL RAVVEDIMENTO IN PRESENZA DI VERSAMENTI CARENTI

E' possibile contattare l'ufficio diritto annuale per ricevere maggiori informazioni, anche al fine del corretto calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti.

 

COME SI CALCOLA 

Il diritto

Per quanto riguarda il diritto annuo da versare si fa riferimento a quello dovuto nei termini determinati di anno in anno con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze (art. 8, co. 2 D.M. n. 359 dell'11/05/01), con l'eventuale maggiorazione della misura del diritto applicata dalla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 18, co. 6 della legge n. 580/93.

Gli interessi

Gli interessi moratori devono essere calcolati, commisurandoli al tributo dovuto e non versato, al tasso legale annuo, con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui lo stesso viene eseguito (circ. n. 3568/C del 24/11/03).
 

  • A decorrere dal 01/01/2014 il tasso legale è pari al 1% annuo;
  • a decorrere dal 01/01/2015 il tasso legale è pari allo 0,50% annuo;
  • a decorrere dal 01/01/2016 il tasso legale è pari allo 0,20% annuo;
  • a decorrere dal 01/01/2017 il tasso legale è pari allo 0,10% annuo;
  • a decorrere dal 01/01/2018 il tasso legale è pari allo 0,30% annuo;
  • a decorrere dal 01/01/2019 il tasso legale è pari allo 0,80% annuo;
  • a decorrere dal 01/01/2020 il tasso legale è pari allo 0,05% annuo;
  • a decorrere dal 01/01/2021 il tasso legale è pari allo 0,01% annuo:
  • a decorrere dal 01/01/2022 il tasso legale è pari all'1,25% annuo;
  • a decorrere dal 01/01/2023 il tasso legale è pari al 5,00% annuo;
  • a decorrere dal 01/01/2024 il tasso legale è pari al 2,50% annuo.

Le sanzioni

a) Ravvedimento operoso dal 01/02/2011 fino al 31.12.2015

La legge 13 dicembre 2010, n. 220 all'art. 1, comma 20, ha modificato le misure delle sanzioni da versare a titolo di ravvedimento operoso; più in particolare la sanzione è ridotta:

  • al 3% (un decimo del minimo) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  • al 3,75% (un ottavo del minimo), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore

b) Ravvedimento operoso dal 01 gennaio 2016  fino al 18/12/2019

Per effetto dell'entrata in vigore, con Delibera Camerale n. 13 del 16/06/2016, del nuovo Regolamento camerale recante la disciplina del diritto annuale e dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie (file pdf - peso elettronico 257Kb ), in ossequio a quanto disposto dalla circolare del MSE n. 62417 del 30/12/2008 (formato file pdf 746 Kb), il contribuente che non avesse provveduto al pagamento del diritto annuale nei termini fissati dalla legge, ha la possibilità di sanare spontaneamente la violazione commessa beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili ai sensi del D.Lgs. 472/97 e dell´art.6 del D.M. n.54 del 27/5/2005
Più in particolare è possibile pagare:

  1. entro 30 giorni dalla scadenza del termine:
    • il tributo dovuto e non versato (o la differenza tra l´importo dovuto e quello effettivamente versato);
    • gli interessi legali maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
    • la sanzione del 3,75% (1/8 della sanzione minima pari al 30%) del tributo versato in ritardo.
  2. entro un anno dalla scadenza del termine:
    • il tributo dovuto e non versato (o la differenza tra l´importo dovuto e quello effettivamente versato);
    • gli interessi legali maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
    • la sanzione del 6% (1/5 della sanzione minima pari al 30%) del tributo versato in ritardo.
c) Ravvedimento operoso dal  19 dicembre 2019 
Per effetto dell'entrata in vigore, con Delibera Camerale n. 145 del 5/12/2019, del nuovo Regolamento camerale recante la disciplina del diritto annuale e dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie (file pdf - peso elettronico 496Kb), il contribuente che non avesse provveduto al pagamento del diritto annuale nei termini fissati dalla legge, ha la possibilità di sanare spontaneamente la violazione commessa beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili ai sensi del D.Lgs. 472/97 e dell´art.6 del D.M. n.54 del 27/5/2005

Più in particolare è possibile pagare:

  1. entro 30 giorni dalla scadenza del termine:
    • il tributo dovuto e non versato (o la differenza tra l´importo dovuto e quello effettivamente versato);
    • gli interessi legali maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
    • la sanzione del 3,00% (1/10 della sanzione minima pari al 30%) del tributo versato in ritardo.
  2. entro un anno dalla scadenza del termine:
    • il tributo dovuto e non versato (o la differenza tra l´importo dovuto e quello effettivamente versato);
    • gli interessi legali maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
    • la sanzione del 3,75% (1/8 della sanzione minima pari al 30%) del tributo versato in ritardo
 
CASI PARTICOLARI
 
In caso di tardata presentazione del modello F24 a zero, il pagamento della sanzione con il codice tributo 8911 non è applicabile al diritto annuale; di conseguenza il ravvedimento non potrà ritenersi perfezionato.

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il diritto annuale, la sanzione e gli interessi devono essere versati, utilizzando 3 righi distinti del medesimo modello F24 indicando nella "sezione IMU ed altri tributi locali":

codice ente/codice comune: SV
codice tributo: 3850
anno di riferimento: indicare l´anno al quale imputare il versamento
importi a debito versati: importo dovuto e non versato (o versato inferiore)

codice ente/codice comune: SV
codice tributo: 3851
anno di riferimento: indicare l´anno al quale imputare il versamento
importi a debito versati: interessi legali maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito

codice ente/codice comune: SV
codice tributo: 3852
anno di riferimento: indicare l´anno al quale imputare il versamento
importi a debito versati: sanzione 

Ultima modifica
Sab 20 Lug, 2024