BREXIT
BREXIT
AGGIORNAMENTO 11/01/2021
Fonte Unioncamere Roma
è emersa l'esigenza di un chiarimento sull'uso della dichiarazione del fornitore (singola o a lungo termine) prevista nell'Accordo, la quale è richiesta solo quando nel processo di produzione di un bene vengono impiegati anche materiali non originari del Regno Unito o dell'UE e in particolare quando si deve far valere la regola doganale del cumulo prevista negli scambi tra UE e UK.
Tra le norme preferenziali in materia di origine figura la nozione di cumulo, che consente all'importatore o esportatore, di considerare originari dell'UE o di un paese partner i materiali non originari importati da paesi terzi o la trasformazione effettuata in un paese diverso dal paese partner.
Per maggior chiarezza e ai fini informativi delle imprese, si specifica quanto segue:
" nel caso in cui il processo di produzione di un bene implichi anche l'impiego di materiali non originari delle due parti, ai fini dell'applicazione della regola del cumulo, l'accordo prevede che l'esportatore, per rendere la propria dichiarazione sull'origine preferenziale, debba acquisire la dichiarazione del fornitore, secondo il modello previsto all'ANNEX ORIG-3 che contiene la specifica dell'origine dei materiali non originari utilizzati. Tale dichiarazione può avere anche la forma di dichiarazione a lungo termine nel caso di forniture ricorrenti da parte dello stesso soggetto."
Trasporti:
Si forniscono di seguito informazioni di maggior dettaglio sulle modalità di trasporto alla luce di una recente comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il trasporto di merci su strada tra l'Unione europea e il Regno Unito e viceversa continua ad essere eseguibile da parte delle imprese di trasporto italiane titolari di licenza comunitaria, avendo a bordo la normale copia conforme.
Infatti, l’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e UK prevede un accesso illimitato per i trasporti da punto a punto per i trasportatori che eseguono trasporti tra l'UE e il Regno Unito e viceversa, oltre a garantire il diritto di transito nei rispettivi territori delle parti.
Inoltre, i trasporti da e per il Regno Unito possono essere svolti anche con l’autorizzazione multilaterale CEMT (Conferenza Europea dei Ministri dei trasporti), partecipando tale Paese al sistema del contingente di autorizzazioni in quanto membro della Conferenza.
Oltre ai citati trasporti da punto a punto, l'Accordo consente anche di eseguire fino a 2 operazioni extra all'interno del territorio dell'altra parte, pertanto i trasportatori dell’UE potranno eseguire nel Regno Unito fino a un massimo di 2 operazioni di cabotaggio (trasporto nazionale di merci concesso ad un vettore estero) entro 7 giorni dallo scarico delle merci oggetto del trasporto internazionale destinato nel Regno Unito.
AGGIORNAMENTO 04/01/2021
si invita alla lettura della recente circolare n. 49 dell'Agenzia delle Dogane del 30 dicembre 2020 relativa alle procedure di esportazione verso il Regno Unito dagli uffici doganali nazionali, pubblicata in questo link. ( link esterno)
Rispetto a quanto già richiamato sull'origine preferenziale, la dichiarazione e le relative prove d'origine, l'Agenzia ha inoltre precisato che gli esportatori dell'Unione dovranno essere iscritti al REX, chiarendo che in attesa dell'attivazione del nuovo Portale unionale REX e dell'acquisizione di eventuali ulteriori elementi derivanti dall'Accordo in fase di ratifica, gli operatori che risultano ancora privi del codice REX, potranno rendere la dichiarazione di origine indicando il proprio codice EORI.
AGGIORNAMENTO 29 DICEMBRE 2020
Fonte Unioncamere Roma
Il 24 dicembre scorso, è stata data notizia del raggiungimento di un "agreement in principle" con il Regno Unito, che definisce la futura cooperazione UE-UK a partire dal 1° gennaio 2021.
E' stato, dunque, scongiurato il tanto temuto "no deal". Alcuni passi formali restano da concludere (approvazioni da parte del Parlamento inglese e dell'Unione), ma i contenuti dell'accordo sono ormai delineati e si va verso una entrata in vigore provvisoria, fin dal 1° gennaio 2021.
Questo non cambia la posizione del Regno Unito, quale Paese terzo rispetto all'Unione Europea. Dal 1 gennaio, infatti, a prescindere dall'accordo appena siglato, il Regno Unito non sarà più parte del mercato unico e lascerà l'unione doganale dell'UE insieme a tutte le politiche dell'Unione europea e agli accordi internazionali. Avrà fine la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l'Unione Europea.
Di seguito si forniscono alcuni primi cenni relativi agli effetti dell'accordo di libero scambio che vanno a mitigare le conseguenze rispetto ad una Brexit senza accordo.
L'accordo riguarda non solo gli scambi di merci e servizi ma anche un'ampia gamma di altri settori di interesse dell'Unione, quali gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, l'energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale.
Esso prevede l'assenza di dazi e contingenti per le merci oggetto di scambi commerciali tra Regno Unito e i Paesi dell'Unione europea, ma resta fermo l'obbligo di assolvere le procedure doganali, benché facilitate dall'accordo.
Per beneficiare di questo trattamento le imprese dovranno provare che i propri prodotti rispettano completamente le regole sull'origine delle merci previste dall'accordo stesso.
La qualificazione tecnica dell'operazione di scambio rimane quella di esportazione verso un Paese Terzo e, pertanto, assoggettabile all'art. 8, D.P.R. n. 633/72.
Origine delle merci e regole per gli scambi
L'origine sarà determinata in base alle regole dell'accordo; saremo quindi nella sfera dell'origine preferenziale.
Per facilitare il compito agli operatori, l'accordo consente alle imprese di auto-dichiarare l'origine delle merci e prevede che le imprese possono tenere conto non solo dei materiali originari utilizzati, ma anche se la lavorazione sostanziale è avvenuta nel Regno Unito o nell'Unione Europea. Le regole sull'origine sono contenute alle pagine da 27 a 41 dell'accordo e negli allegati ANNEX ORIGIN da 1 a 6.
Per l'attestazione di origine l'accordo prevede che:
- sia compilata dall'esportatore del bene sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario. L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite;
- può essere resa su una fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione;
- è valida per 12 mesi dalla data in cui viene rilasciata;
- può applicarsi a:
- un'unica spedizione di uno o più prodotti importati;
- spedizioni multiple di prodotti identici importati entro il periodo specificato nell'attestazione di origine, che non deve superare i 12 mesi.
La dichiarazione prevista dall'accordo (ANNEX ORIG-4) ha il contenuto seguente e può essere resa nelle lingue di tutti i Paesi dell'UE:
Note di compilazione:
- If the statement on origin is completed for multiple shipments of identical originating products within the meaning of point (b) of Article ORIG.19(4) [Statement on Origin] of this Agreement, indicate the period for which the statement on origin is to apply. That period shall not exceed 12 months. All importations of the product must occur within the period indicated. If a period is not applicable, the field may be left blank.
- Indicate the reference number by which the exporter is identified. For the Union exporter, this will be the number assigned in accordance with the laws and regulations of the Union. For the United Kingdom exporter, this will be the number assigned in accordance with the laws and regulations applicable within theUnited Kingdom. Where the exporter has not been assigned a number, this field may be left blank.
- Indicate the origin of the product: the United Kingdom or the Union.
- Place and date may be omitted if the information is contained on the document itself.
Inoltre, l'accordo prevede che l'esportatore, per rendere la propria dichiarazione sull'origine preferenziale, debba acquisire la dichiarazione del fornitore, secondo il modello previsto all'ANNEX ORIG-3. Tale dichiarazione può avere anche la forma di dichiarazione a lungo termine nel caso di forniture ricorrenti da parte dello stesso soggetto.
Non è previsto che tali dichiarazioni siano validate da altri soggetti terzi, quali le Camere di commercio.
Non è quindi necessario ricorrere ai certificati di origine non preferenziali rilasciati dalle Camere per l'esportazione verso il Regno Unito, a meno che non si tratti di merce originaria di un Paese terzo.
E' stato, inoltre, previsto dall'Accordo il mutuo riconoscimento della qualifica di AEO e Esportatore Autorizzato, aspetto quest'ultimo che faciliterà di gran lunga le procedure doganali.
L'accordo eviterà gli ostacoli tecnici al commercio, ad es. prevedendo che si possa con autocertificazione dichiarare la conformità regolamentare per i prodotti a basso rischio e agevolazioni per altri prodotti specifici di reciproco interesse, come l'automotive, il vino, i prodotti organici, i prodotti farmaceutici e i prodotti chimici.
Tuttavia, tutte le merci del Regno Unito che entrano nell'UE dovranno comunque soddisfare gli elevati standard normativi dell'UE, anche in materia di sicurezza alimentare (ad esempio standard sanitari e fitosanitari) e sicurezza dei prodotti.
In materia di trasporto stradale è stata assicurata la continuità per gli autotrasportatori dell'UE e del Regno Unito di poter trasportare merci da e verso qualsiasi punto del territorio dell'altra parte, a condizione che soddisfino gli elevati standard concordati in materia di sicurezza e condizioni di lavoro.
Carnet ATA
La DG TAXUD ha confermato che i Carnet ATA emessi nel 2020 e ancora validi nel 2021 possono essere utilizzati per la temporanea importazione di beni in Gran Bretagna a partire dal 1 gennaio 2021.
Per facilitare l'orientamento degli operatori che devono fare dogana quando raggiungono o lasciano il Regno Unito con mezzi di terra è stato predisposto un opuscolo utile ai titolari dei Carnet destinati alla Gran Bretagna.
Movimento delle persone
Dall'inizio del 2021 sarà anche interrotta la libera circolazione tra l'Ue e il Regno Unito. Il 1 gennaio scatterà, infatti, il nuovo sistema di immigrazione. Coloro che si recano in Gran Bretagna alla ricerca di un'occupazione dovranno avere un visto, concesso solo se si ha già un'offerta di lavoro e un salario previsto di almeno 25.600 sterline (circa 28 mila euro). Fatti salvi i lavori essenziali, dove è prevista una soglia più bassa e nel caso del settore sanitario anche una corsia preferenziale per svolgimento più rapido delle pratiche.
Non ci sarà bisogno di visto per i turisti, ma per visitare il Paese sarà necessario il passaporto e non si potrà restare per più di tre mesi. Tuttavia, per i cittadini UE che visiteranno la Gran Bretagna, fino al 1 ottobre 2021 l'accesso sarà ancora possibile anche con la carta d'identità valida per l'espatrio.
I cittadini europei che vivono nel Regno Unito potranno ottenere lo status di residente permanente (settled status) o di residente provvisorio (pre-settled status), se vivono nel Paese da meno di 5 anni. Il pre-settled status è valido per 5 anni, dopo i quali è possibile fare domanda per il settled status. Per ottenere la residenza provvisoria o permanente è necessario registrarsi all’ "Eu Settlement Scheme", allegando alla domanda i documenti che comprovano l' identità e la residenza nel territorio britannico.
Sul piano dell'istruzione il Regno Unito ha rinunciato al programma Erasmus: non solo gli studenti britannici non potranno accedervi ma dall'anno prossimo anche i loro colleghi europei dovranno richiedere il visto per studiare in Gran Bretagna e pagare la retta universitaria come studenti non britannici.
Anche per i giovani studenti che vogliono andare in vacanza studio sarà più complicato in quanto servirà un visto “breve”, il passaporto e un’assicurazione sanitaria.
Sul portale WorldPass sono stati pubblicati i link all'accordo e a una brochure informativa realizzata dalla Commissione europea: http://www.worldpass.camcom.it/InfoBrexit/1098.
AGGIORNAMENTo 24 DICEMBRE 2020
Fonte Unioncamere Roma
A partire dal 1 gennaio 2021, la Gran Bretagna uscirà definitivamente dall’Unione Europea, esaurito il periodo di transizione iniziato lo scorso 31 gennaio, divenendo a tutti gli effetti uno Stato terzo.
Origine delle merci
Attualmente non è stato ancora definito un accordo negli scambi commerciali UE/Regno Unito e in ragione di ciò alle merci non potrà essere attribuita alcuna origine preferenziale
Il certificato di origine non preferenziale non è obbligatorio per gli scambi con il Regno Unito, ma potrebbe essere richiesto - a fini commerciali e non doganali - almeno fino a quando non sarà siglato un accordo di libero scambio
Il carattere originario dei prodotti, qualora le merci abbiano attualmente origine UE in virtù di materiali di origine UK che incorporano o di lavorazioni sostanziali effettuate in UK, dovrà essere oggetto di rivalutazione, considerando che i materiali UK o le lavorazioni effettuate in UK saranno del tutto equiparabili a quelle di un Paese terzo
Rispetto all'attribuzione dell'origine, quella relativa ai prodotti originari del Regno Unito, non potrà più essere considerata dell'UE, neanche per beni giunti sul nostro territorio prima del 1 gennaio 2021, a meno di particolari norme specifiche che dovessero essere emanate nel merito a ridosso della scadenza. Per i beni acquistati anche in precedenza da fornitori inglesi, per i quali la Camera fosse chiamata ad emettere un certificato di origine per una successiva esportazione, non potrà essere più certificata l'origine UE, se si tratta di beni di produzione o ultima lavorazione sostanziale avvenuta in UK. La soluzione più prudente rispetto alle prove d'origine (in mancanza di bollette doganali pregresse) potrebbe essere quella di acquisire eventuali etichettature recanti il "Made in UK" o specifiche dichiarazioni dei produttori inglesi. In tali casi nella casella 3) del certificato dovrà essere menzionato il Regno Unito, come qualsiasi altro Paese terzo e nel caso di origini multiple andrà evidenziato in casella 6) il Regno Unito con riferimento alle singole merci originarie di quel Paese.
Carnet ATA
I beni accompagnati da Carnet ATA in arrivo e in partenza dalla Gran Bretagna non saranno più in libera circolazione e saranno assoggettati alle procedure doganali.
A meno di cambiamenti dovuti alle trattative ancora in corso, la Direzione Generale Fiscalità e Unione doganale dell’Unione Europea (DG TAXUD) ha confermato che tutte le operazioni di temporanea esportazione/importazione/riesportazione in regime ATA devono essere effettuate con Carnet ATA rilasciati nel 2021. I Carnet ATA emessi sia dalla Gran Bretagna sia dagli Stati membri dell’Unione Europea nel corso del 2020, e scadenti nel 2021, non potranno essere utilizzati nel 2021 salvo che i beni si trovino in Gran Bretagna già dal 2020.
In quest'ultimo caso, al momento dell'uscita si renderà necessario presentare il Carnet ATA e le merci in dogana per espletare le formalità di riesportazione. Sarà quindi opportuno che i titolari richiedano un set di souches e volets bianchi aggiuntivi (importazione e riesportazione) alla Camera di commercio competente. In via del tutto eccezionale e per la specifica circostanza, il set di fogli aggiuntivi potrà essere inserito anche nel Carnet ATA base a condizione che, esaurite le operazioni doganali di riesportazione e di reimportazione, il documento venga immediatamente restituito alla Camera di commercio.
Per ridurre i tempi di attesa e snellire il traffico commerciale saranno intensificati i punti doganali nel Regno Unito. Al momento, coloro che arrivano negli aeroporti dovranno seguire le indicazioni Red Channel (se le Autorità doganali non sono presenti, si dovrà utilizzare il servizio telefonico). In partenza i beni dovranno essere dichiarati prima di fare il check-in.
Gli arrivi presso il porto di Dover saranno gestiti nel punto doganale sito nei moli occidentali; mentre per le operazioni di partenza sono disponibili l’aerodromo di North Weald, Ebbsfleet e Stop 24 Folkstone Services.
Per quanto concerne l’Eurotunnel, le operazioni di arrivo potranno essere effettuate presso Waterbrook e Ashford; mentre quelle di partenza presso l’aerodromo di North Weald, Ebbsfleet e Stop 24 Folkstone Services
Materiali informativi
Al link seguente del portale WorldPass: http://www.worldpass.camcom.it/InfoBrexit/1098 è stata pubblicata una raccolta di materiale illustrativo (schede di approfondimento e video) realizzato dall'Agenzia ICE, per alcuni contenuti in collaborazione con l'Ambasciata italiana a Londra.
BREXIT : AGGIORNAMENTI OTTOBRE 2020
Fonte Unioncamere Roma
In base allo stato delle negoziazioni tra Unione Europea e Regno Unito sembra sempre più probabile che un accordo sugli scambi non sia raggiungibile nell'immediato. E', quindi, indispensabile che gli operatori siano pronti al ripristino delle normali operazioni doganali per gli scambi con il Regno Unito ed anche alle regole per il movimento delle persone, seguendo le prime indicazioni fornite dalla breve guida della Commissione europea
Va chiarito innanzitutto che tutte le cessioni di merci dall'Italia al Regno Unito rappresenteranno operazioni di esportazione (verso paese terzo - extra UE); sarà perciò necessario espletare formalità doganali a prescindere dalla negoziazione o meno di un accordo. Le procedure da seguire sono dettagliate espressamente e con chiarezza al link dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: la presentazione della dichiarazione, l'assegnazione del numero di riferimento dell’operazione M.R.N (Movement Reference Number), l'attribuzione del DAE (Documento Accompagnamento Esportazione) e la ricevuta di uscita della merce sono ad oggi tutte attività informatizzate.
Va ricordato, inoltre, che per esportare verso Paesi extra UE, e quindi dal gennaio 2021 anche verso la Gran Bretagna, è necessario essere titolari di un codice EORI. Questa è una formalità che gli operatori che fino ad oggi hanno svolto solo transazioni intracomunitarie dovranno adempiere in via preventiva, per poter garantire la continuità di invio delle proprie merci nel Regno Unito; gli operatori sprovvisti di tale codice fin da ora possono prendere contatti con le Autorità doganali per ottenerlo
Il Governo britannico già nel luglio scorso aveva pubblicato un primo modello operativo sulle operazioni tra Gran Bretagna e Unione Europea, che è stato recentemente aggiornato con ulteriori informazioni (in allegato la seconda edizione aggiornata ad ottobre 2020).
Le linee guida - rivolte prevalentemente agli operatori inglesi - forniscono tuttavia dettagli per le imprese e i passeggeri su come opererà il confine GB-UE dopo la fine del periodo di transizione, notizie utili anche alle nostre imprese che intrattengono relazioni commerciali con partner inglesi. Il contenuto molto dettagliato riporta informazioni sui cambiamenti, le formalità e la documentazione necessaria per prepararsi all'uscita del Regno Unito dal mercato unico e dall'unione doganale dell'UE dopo il periodo di transizione.
I passaggi fondamentali del documento chiariscono che si arriverà al pieno regime delle nuove operazioni doganali, con richiesta di documentazione maggiormente dettagliata, soltanto dal 1° luglio 2021. Questo approccio potrà dare alle imprese più tempo per organizzare la propria attività. La scheda allegata, predisposta dall'Agenzia ICE, riassume alcuni temi trattati nel documento, descrivendo l'introduzione dei controlli doganali all'importazione distinti in tre momenti: 1 gennaio 2021, 1 aprile 2021 e 1 luglio 2021, quando tutti i nuovi regimi doganali si prevede saranno completamente operativi. In particolare le procedure doganali si attiveranno con modalità e tempistiche diverse a seconda della tipologia della merce.
Per ciò che attiene le merci coperte da Convenzioni internazionali (ATA - TIR), l'operatività è prevista a partire dal 1 gennaio 2021. Di conseguenza è possibile che siano già richiesti Carnet con destinazione Regno Unito a partire dalla prima fase.
Per completezza, si fornisce inoltre la nota dell'Agenzia delle Dogane che già nel 2019 delineava gli impatti di natura doganale nell'ipotesi di uscita senza accordo.
Da ultimo, in tema di passeggeri, viene reso noto dalle Autorità britanniche che solo a partire dal 1 ottobre 2021 sarà obbligatoria per i cittadini dell'UE l'esibizione del passaporto per l'ingresso nel Regno Unito, poiché il governo abolirà gradualmente l'uso delle carte d'identità nazionali. Inoltre, non saranno necessari visti di ingresso per viaggi di breve durata o turismo.
Documenti utili:
Scheda_ICE_Codice EORI_istruzioni pratiche
Scheda_ICE_CONTROLLI DOGANALI IN TRE FASI
BREXIT : COSA ACCADE DOPO IL 31 GENNAIO 2020
dal prossimo 1 febbraio 2020, il Regno Unito lascia ufficialmente l'UE ed avrà inizio un periodo di transizione di 11 mesi che manterrà invariate le attuali relazioni commerciali e di sicurezza fino al 31 dicembre 2020. Entrambe le parti hanno assunto l'impegno di negoziare un nuovo accordo entro la fine del 2020, quando il periodo di transizione terminerà.
Al link https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4527682/brexit+-+comunicato+fine+gennaio+%283%29.pdf/f95e358b-efa0-49ba-96ee-9b09ce70ea5e l'ultimo comunicato dell'Agenzia delle dogane:
In materia di origine preferenziale, la posizione del Regno Unito nell'ambito degli accordi con gli altri Stati, potrebbe non essere così chiara. Al riguardo, sarà l'amministrazione doganale a fornire chiarimenti di dettaglio.
In relazione alla certificazione di origine non preferenziale, sebbene il periodo transitorio consente di non apportare modifiche nell'immediato, si invitano le imprese ad indicare origine UK sui relativi certificati di origine che le Camere andranno ad emettere.
BREXIT - AGGIORNAMENTI NELLA BANCA DATI DELL'UNIONE EUROPEA
La Commissione europea ha incluso nella sua banca dati sull'accesso ai mercati informazioni dettagliate sulle norme adottate dalle autorità britanniche che si applicherebbero sulle importazioni del Regno Unito dall'UE in caso di Brexit senza accordo.
Quali informazioni si possono ottenere consultando la banca dati?
- Dazi e tasse sulle importazioni di prodotti in paesi specifici
- Procedure e documenti richiesti per lo sdoganamento nel paese partner
- Statistiche sui flussi commerciali di merci tra paesi UE e non UE
- Barriere commerciali che influenzano le tue esportazioni
- Misure di sicurezza alimentare / salute degli animali / fitosanitarie
- Accordi preferenziali e regole di origine
- Servizi per le PMI s
- Informazioni sul commercio nazionale
Link alla banca dati https://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
EXPORT DAY - BREXIT - Giornata informativa per le imprese
L'Ufficio Dogane di Savona, in collaborazione con la Camera di commercio Riviere di Liguria, organizza EXPORTDAY, una giornata formativa dedicata a illustrare agli operatori economici del territorio le implicazioni doganali conseguenti alla Brexit.
L'iniziativa è in programma martedì 19 marzo 2019 dalle 9 alle 13 nella sede camerale di Savona, Palazzo Lamba Doria - Sala Magnano 3° piano.
La partecipazione è gratuita.
Scarica la locandina dell'evento (file pdf - 746 kb).
Per info contattare l'ufficio Certificazione e Documentazione Estero - Rosella Ricci - e-mail: estero@rivlig.camcom.it
Scarica il materiale dell'evento (file pdf 8141kb)
BREXIT - uscita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea
L'agenzia delle Dogane Direzione Interregionale Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta - Ufficio Doganale di Savona - ha instituito un apposito sportello (tel 010/8541772) dedicato a fornire informazioni utili agli operatori economici che si occupano di questioni doganali e/o che intrattengono relazioni con il Regno Unito.
In assenza di un accordo di recesso, che istituirebbe un periodo di transizione fino alla fine del 2020 , a partire dal 30 marzo 2019 - salvo proroghe - il Regno Unito sarà trattato a fini doganali come un paese extra-UE.
L ’effetto più evidente sarà lo stop alle cessioni intracomunitarie da e per il Regno Unito, dato che le vendite o gli acquisti torneranno ad essere equiparati ad esportazioni o importazioni ordinarie con la eventuale applicazione delle misure tariffarie e commerciali previste dalla normativa unionale, e l’assolvimento dell’IVA nel Paese di immissione in consumo.
Maggiori criticità negli scambi devono prevedersi qualora non si raggiunga alcun diverso accordo (“no deal”), cd.hard brexit. In particolare:
- all’atto dell’introduzione delle merci in territorio UE dovranno essere applicati i dazi “paesi terzi” - senza alcuna agevolazione/riduzione connessa ad accordi o al sistema delle preferenze generalizzate (SPG) - le accise in dogana, qualora dovute, e l’IVA all’importazione – di cui al Titolo Quinto del D.P.R. n.633/1972, ed in particolare, agli articoli da 67 a 70;
- verranno meno tutte le procedure, agevolazioni, autorizzazioni accordate/rilasciate a soggetti anglosassoni;
- tutti gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale della UE che vorranno effettuare scambi commerciali con il Regno Unito nell’ambito delle attività disciplinate dalla regolamentazione doganale, dovranno acquisire il codice identificativo EORI, valido su tutto il territorio unionale.
Al fine di poter affrontare al meglio un eventuale scenario “no deal” si riportano, a seguire, alcune informazioni utili per minimizzare, nell’eventualità di una hard brexit, gli effetti sulla gestione delle pratiche doganali.
1) Identificazione e classificazione delle merci: alle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione provenienti dal Regno Unito si applicherà il Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, e successive modificazioni, regolante la nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale comune; talune merci potrebbero essere soggette a divieti o restrizioni per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione delle specie vegetali, nonché per motivi di tutela del patrimonio culturale nazionale.
2) Per quanto riguarda le ITV (Informazioni Tariffarie Vincolanti), i Servizi della Commissione (DG TAXUD) stanno prendendo in considerazione lo sviluppo di attività che determineranno, a decorrere dal 30 marzo 2019:
· l'annullamento automatico di tutte le decisioni ITV emesse dall'autorità doganale britannica;
· l'annullamento automatico di tutte le decisioni ITV in cui il titolare ha un numero EORI nel Regno Unito.
3) Relativamente alla gestione dei contingenti tariffari, i Servizi della Commissione stanno valutando l’opportunità di provvedere al ricalcolo dei loro volumi in funzione dell’uscita del Regno Unito.
4) Origine preferenziale delle merci: in mancanza di un accordo, negli scambi commerciali UE/Regno Unito le merci non potranno avere alcuna origine preferenziale. In caso di hard brexit le merci dunque saranno assoggettate al dazio pieno e non dovranno essere accompagnate da alcuna prova dell’origine preferenziale, che appunto non sussiste. Le merci UE dirette nel Regno Unito non dovranno essere accompagnate né da EUR 1 né da una dichiarazione su fattura. Per le stesse ragioni, le figure di esportatore autorizzato o di esportatore registrato verso il Regno Unito non esisteranno, in mancanza di un accordo che le preveda. Un’ulteriore conseguenza riguarderà la permanenza del carattere originario delle merci nell’ambito degli accordi tra la UE e Paesi terzi, laddove ai prodotti sia stata riconosciuta l’origine preferenziale UE in quanto realizzati con materiali aventi origine UK o in virtù delle lavorazioni ivi effettuate. Dalla data del recesso, i regimi commerciali preferenziali concordati dall’Unione con Paesi terzi, nell’ambito della politica commerciale comune e delle dogane, non saranno più applicabili al Regno Unito, conseguentemente le merci originarie del Regno Unito incorporate in merci esportate dall’Unione verso Paesi terzi non costituiranno più “contenuto di origine UE”, ai fini della normativa commerciale comune dell’Unione.
5) Autorizzazioni doganali: le autorizzazioni doganali che conferiscono lo stato giuridico di operatore economico autorizzato (AEO) e le altre autorizzazioni rilasciate a fini di semplificazioni doganali dalle Autorità doganali del Regno Unito non saranno più valide nel territorio doganale dell’Unione, così come non potranno più essere considerate valide le autorizzazioni rilasciate dall’Agenzia delle Dogane a soggetti britannici, qualora una delle condizione previste dal Codice Doganale dell’Unione sia lo stabilimento nel territorio doganale della UE .
6) AEO: gli operatori economici autorizzati AEO continueranno a beneficiare dei relativi trattamenti favorevoli in tutto il territorio della UE, secondo quanto previsto dal programma unionale. Le autorizzazioni AEO rilasciate dal Regno Unito cesseranno di avere efficacia nel territorio UE, con il conseguente venir meno delle agevolazioni richieste, in accordo al Codice Doganale unionale (es. riduzione della garanzia globale per i debiti sorti – art. 95 del CDU).
7) Transito: l’iter formale di adesione del Regno Unito alla Convenzione Transito Comune (CTC) si è concluso con la pubblicazione nella GUCE L 317 del 14 dicembre 2018 delle relative Decisioni del Comitato Congiunto UE-PTC ; pertanto a decorrere dal 1 aprile 2019 lo stesso diverrà parte contraente alla CTC ed applicherà il regime del transito comune. Gli operatori economici dovranno fare attenzione alle giornate del 30 e 31 marzo, in cui non saranno applicabili né la Convenzione in parola né il transito unionale.
8) Tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale: a partire dal 30 marzo 2019, non sarà più possibile presentare domande di intervento unionali (c.d. AFA) al competente servizio dell’Amministrazione doganale del Regno Unito. Le domande di intervento unionali, presentate in un altro Stato membro resteranno valide nel Paese di presentazione e in tutti gli altri Stati membri in cui è stata chiesta la tutela, con esclusione del Regno Unito. Le decisioni di accoglimento della tutela doganale emesse dal Regno Unito non saranno più valide negli altri Paesi dell'UE mentre le decisioni di accoglimento di istanze unionali presentate in uno Stato membro resteranno valide in tutti gli Stati membri della UE e non nel Regno Unito. L’Agenzia delle Dogane ha emanato un apposito comunicato nel quale sono state riportate le informazioni fornite dalla Commissione Europea www.adm.gov.it/portale/lotta-alla-contraffazione.
9) Viaggiatori: coloro che si spostano dall'Unione al Regno Unito e viceversa non potranno più godere della libera circolazione delle merci, che consentiva loro di portare con sé beni acquistati in qualunque esercizio commerciale senza alcuna limitazione o formalità.
10) Polizze rilasciate da garanti (società assicurative/banche) del Regno Unito: venendo meno, in caso di “no deal”, l’applicabilità del principio unionale della libera prestazione dei servizi (articoli 56 e seguenti del TFUE) nei confronti di enti garanti britannici, gli Uffici delle dogane debbono verificare la permanenza del riconoscimento dell’ente assicurativo da parte dell’IVASS o dell’istituto bancario da parte di Banca d’Italia . Diversamente, non appena si avrà certezza dell’hard brexit, dovrà essere attivata, nei limiti temporali previsti dalle norme, la procedura per la revoca all’approvazione del fideiussore e chiesta la presentazione di una nuova polizza, necessaria per il funzionamento del corrispondente regime/procedura doganale garantita.
Ulteriori informazioni sul sito dell’Unione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it