Registro imprese - sede di Imperia
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Rentri On line il vademecum aggiornato al 4 febbraio 2025 link esterno
RENTRI - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti
Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali che prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
Il 15 giugno 2023 è entrato in vigore il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 "Regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti", che detta norme per l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Per l'iscrizione al RENTRI e per l'adeguamento al D.M. 4 aprile 2023, n. 59 è previsto un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi (art. 12 e 13 del D.M. 4/4/2024, n. 59) dall'entrata in vigore del regolamento (prime iscrizioni a partire dal 15/12/2024), a seconda delle caratteristiche dei soggetti obbligati.
In data 7 novembre 2023 è stato pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente della sicurezza energetica n. 143 del 6 novembre 2023 che definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).
Dal 13 febbraio 2025 sono in vigore i nuovi modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), che non sono più vidimabili dalla camera di Commercio (v. https://www.rentri.gov.it - link esterno).
I vecchi modelli di registri di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti dal 13 FEBBRAIO 2025 non possono più essere utilizzati (anche se precedentemente vidimati)
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato al 4 novembre 2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA). Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI.
Scopri di più sul portale ufficiale del RENTRI o vai al Portale Supporto.
TEMPI
Per esigenze strettamente organizzative, tutti i libri e registri potranno essere consegnati ENTRO 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
BOLLATURA LIBRI E REGISTRI
(D.P.R. 581/1995)
(art. 8 L. 18/10/2001, n. 383)
(art. 39 D.P.R. 633/1972)
(art. 22 D.P.R. 600/1973)
(artt. 2214-2215 c.c.; art. 2219 c.c.; art. 2421 c.c.; art. 2447 sexies.c.c; art. 2710 c.c.)
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI
Le scritture contabili devono essere tenute a norma dell'art. 2219 c.c. e numerate progressivamente in ogni pagina.
Con la legge 383/2001 (art. 8) viene soppresso l'obbligo ed è istituita la facoltà di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori.
LIBRI SOCIALI
La L. 383/2001 ha confermato l'obbligo per le società di capitali e le cooperative di procedere alla numerazione e bollatura dei libri sociali previsti all'art. 2421 c.c..
Con la riforma del diritto societario, dal 1 gennaio 2004, i soggetti obbligati saranno tenuti alla vidimazione dei seguenti libri:
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
Per le società di persone, i consorzi, le cooperative, le ditte individuali occorre, inoltre, presentare per ogni libro da 500 pagine o frazione di 500 pagine:
Le tasse di concessione governativa non sono dovute per la bollatura dei libri delle ONLUS e delle società sportive ed associazioni dilettantistiche. Per le cooperative edilizie che rientrano nelle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica ai sensi dell'art. 147, lettera F, del R.D. 1165/1938, il suddetto importo per concessioni governative è ridotto a € 16,75 (v. risoluzione del ministero delle Finanze n. 402149 del 31/05/1975).
Per le società di capitali e le società consortili per azioni occorre, inoltre, produrre una fotocopia dell'attestazione del pagamento della tassa annuale sulla tenuta del registro.
COMPETENZA TERRITORIALE
VIDIMAZIONE REGISTRI CARICO/SCARICO RIFIUTI
(art. 2, comma 24 bis, D.Lgs. n.4/2008)
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
I registri carico/scarico rifiuti sono vidimati con le seguenti modalità:
COMPETENZA TERRITORIALE
I registri di carico e scarico rifiuti vanno vidimati presso la Camera di Commercio presso cui ha sede legale l'impresa o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro medesimo (art. 230, comma 4, D.Lgs. 152/2006).
LIBRI DIGITALI
Il servizio libridigitali.camcom.it (link esterno) consente di gestire e conservare digitalmente in maniera autonoma e soprattutto in modo semplice, trasparente ed efficace i libri d'impresa (libri sociali e contabili).
Per ulteriori informazioni: GUIDA BOLLATURA LIBRI (formato file pdf - 307 kb)
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