Registro Imprese - avviso procedimento di cancellazione domicili digitali dell'impresa revocati, non validi o riconducibili ad un professionista

La Camera di Commercio Riviere di Liguria ha avviato il procedimento di cancellazione d’ufficio - ai sensi dell'art. 16, commi 6 e 6-ter, del D.L. n. 185/2008 e ss.mm.ii. e dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 179/2012 e ss.mm.ii. - dei domicili digitali (posta elettronica certificata) dell'impresa revocati, non validi o riconducibili ad un professionista.

La comunicazione di avvio del procedimento e l'elenco delle imprese interessate resterà pubblicato sia all’Albo camerale (dal 19/10/2023 al 18/11/2023), sia nella pagina dedicata del sito http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t03/view_html?idp=1836.

L’operazione è necessaria per adempiere a quanto disposto con Direttiva del 13.07.2015 emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministro della Giustizia che prevede che gli indirizzi PEC non attivi o non validi debbano essere "cancellati" dal Registro delle imprese.

Si ricorda che l’art. 16 del D.L. 185/2008 e l'art. 5 del D.L. 179/2012 impongono, rispettivamente, alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel Registro delle imprese il proprio domicilio digitale. Tale iscrizione è completamente gratuita (esente da bollo e dal pagamento di diritti di segreteria) e il domicilio digitale deve essere riconducibile esclusivamente ed unicamente ad un solo soggetto:
http://ww.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1200

Le società e le imprese individuali il cui domicilio digitale viene cancellato dall'ufficio saranno sottoposte, rispettivamente, alle sanzioni previste dagli articoli 2630 c.c., in misura raddoppiata, e 2194 c.c., in misura triplicata; l'ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegnerà d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore (impresa.italia.it), link esterno erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Qualora il domicilio già comunicato venga riattivato (senza modifiche) non deve essere fatta alcuna comunicazione all’Ufficio in quanto non verrà cancellato.

Ultima modifica
Ven 01 Dic, 2023