Bollatura libri - Libri digitali - Rentri
Rentri On line il vademecum aggiornato al 4 febbraio 2025 link esterno

RENTRI - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti
Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali che prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
Il 15 giugno 2023 è entrato in vigore il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 "Regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti", che detta norme per l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Per l'iscrizione al RENTRI e per l'adeguamento al D.M. 4 aprile 2023, n. 59 è previsto un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi (art. 12 e 13 del D.M. 4/4/2024, n. 59) dall'entrata in vigore del regolamento (prime iscrizioni a partire dal 15/12/2024), a seconda delle caratteristiche dei soggetti obbligati.
In data 7 novembre 2023 è stato pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente della sicurezza energetica n. 143 del 6 novembre 2023 che definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).
Dal 13 febbraio 2025 sono in vigore i nuovi modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), che non sono più vidimabili dalla camera di Commercio (v. https://www.rentri.gov.it - link esterno).
I vecchi modelli di registri di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti dal 13 FEBBRAIO 2025 non possono più essere utilizzati (anche se precedentemente vidimati)
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato al 4 novembre 2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA). Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI.
Scopri di più sul portale ufficiale del RENTRI o vai al Portale Supporto.
TEMPI
Per esigenze strettamente organizzative, tutti i libri e registri potranno essere consegnati ENTRO 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
BOLLATURA LIBRI E REGISTRI
(D.P.R. 581/1995)
(art. 8 L. 18/10/2001, n. 383)
(art. 39 D.P.R. 633/1972)
(art. 22 D.P.R. 600/1973)
(artt. 2214-2215 c.c.; art. 2219 c.c.; art. 2421 c.c.; art. 2447 sexies.c.c; art. 2710 c.c.)
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI
- Imprenditori individuali
- Imprenditori collettivi:
- società di persone: s.n.c. - s.a.s. - s.s. (con esclusione delle società semplici agricole)
- società di capitali: s.r.l. - s.p.a. - s.a.p.a. - coop - consorzi
- gli enti pubblici e gli enti di diritto privato che svolgono attività commerciale ed esclusivamente per tale attività
Le scritture contabili devono essere tenute a norma dell'art. 2219 c.c. e numerate progressivamente in ogni pagina.
Con la legge 383/2001 (art. 8) viene soppresso l'obbligo ed è istituita la facoltà di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori.
LIBRI SOCIALI
La L. 383/2001 ha confermato l'obbligo per le società di capitali e le cooperative di procedere alla numerazione e bollatura dei libri sociali previsti all'art. 2421 c.c..
Con la riforma del diritto societario, dal 1 gennaio 2004, i soggetti obbligati saranno tenuti alla vidimazione dei seguenti libri:
- libro dei soci (non più previsto per le S.r.l.)
- libro delle obbligazioni
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
- libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447sexies
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
- Compilazione di un Modello L2 (formato file pdf - 13 kb) per ogni impresa, anche se viene presentato per più libri
- Versamento di € 25,00 (per ogni libro) secondo le modalità indicate alla pagina Iban e pagamenti informatici
- Applicazione di marca da bollo (€ 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine, con esclusione delle cooperative sociali, delle ONLUS, delle società sportive ed associazioni dilettantistiche e delle cooperative edilizie; queste ultime esenti dal pagamento del bollo previa presentazione di copia dell'iscrizione c/o il registro prefettizio). L'imposta di bollo raddoppia (€ 32,00) per i libri giornale e i libri inventari dei soggetti (società di persone, consorzi, cooperative, imprese individuali) che non assolvono in modo forfettario la tassa sulle concessioni governative.
Per le società di persone, i consorzi, le cooperative, le ditte individuali occorre, inoltre, presentare per ogni libro da 500 pagine o frazione di 500 pagine:
- l'attestazione del versamento della tassa di € 67,00 effettuata con F23, codice tributo 711T
oppure - € 67,00 in marche per concessioni governative-atti amministrativi.
Le tasse di concessione governativa non sono dovute per la bollatura dei libri delle ONLUS e delle società sportive ed associazioni dilettantistiche. Per le cooperative edilizie che rientrano nelle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica ai sensi dell'art. 147, lettera F, del R.D. 1165/1938, il suddetto importo per concessioni governative è ridotto a € 16,75 (v. risoluzione del ministero delle Finanze n. 402149 del 31/05/1975).
Per le società di capitali e le società consortili per azioni occorre, inoltre, produrre una fotocopia dell'attestazione del pagamento della tassa annuale sulla tenuta del registro.
COMPETENZA TERRITORIALE
- libri sociali: Camera di Commercio (registro delle imprese) in cui ha sede legale l'impresa;
- libri sezionali delle imprese plurilocalizzate: possono essere bollati anche dalla Camera di Commercio nel cui territorio è iscritta la sede secondaria alla quale il libro si riferisce;
- il registro di carico e scarico rifiuti: può essere vidimato anche dalla Camera di Commercio nel cui territorio è iscritta l’unità locale operativa;
- registro di contabilità dei lavori: Camera di Commercio in cui è iscritta l’impresa appaltatrice (sede o unità locale operativa); in caso di mancata iscrizione dell’impresa appaltatrice, è consentito all’appaltante di chiedere la bollatura (previo pagamento di bolli, concessioni governative e diritti di segreteria).
VIDIMAZIONE REGISTRI CARICO/SCARICO RIFIUTI
(art. 2, comma 24 bis, D.Lgs. n.4/2008)
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
I registri carico/scarico rifiuti sono vidimati con le seguenti modalità:
- presentazione del registro numerato
- nel caso di utilizzo di un registro prestampato ed aventi le pagine che già presentano una numerazione non dovrà essere apposta alcuna numerazione aggiuntiva
- nel caso di utilizzo di un registro tramite procedure informatiche, si suggerisce alle imprese di numerare e stampare preventivamente alla vidimazione le pagine che costituiranno il registro, tenendo conto delle seguenti indicazioni:
a) le pagine saranno numerate dalla pagine X alla pagina Y,
b) le pagine così numerate riporteranno la denominazione ed il codice fiscale dell'azienda,
c) in ciascuna pagina dovrà essere riportato l'anno a cui si riferiscono i movimenti; pertanto, l'anno sarà indicato nelle pagine al momento della scrittura dei movimenti. -
compilazione di un modello L2 (formato file pdf - 13 kb) per ogni impresa, anche se viene presentato per più libri
-
versamento di € 25,00 (per ogni libro) secondo le modalità indicate nel presente sito.
COMPETENZA TERRITORIALE
I registri di carico e scarico rifiuti vanno vidimati presso la Camera di Commercio presso cui ha sede legale l'impresa o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro medesimo (art. 230, comma 4, D.Lgs. 152/2006).
LIBRI DIGITALI
Il servizio libridigitali.camcom.it (link esterno) consente di gestire e conservare digitalmente in maniera autonoma e soprattutto in modo semplice, trasparente ed efficace i libri d'impresa (libri sociali e contabili).
Per ulteriori informazioni: GUIDA BOLLATURA LIBRI (formato file pdf - 307 kb)