Nuove regole per la comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società

Nuove regole per la comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società

Avviso: 

OBBLIGO PER L'AMMINISTRATORE UNICO O L'AMMINISTRATORE DELEGATO O, IN MANCANZA, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA DI COMUNICARE IL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE AL REGISTRO DELLE IMPRESE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2025 E, IN OGNI CASO, ALL'ATTO DEL CONFERIMENTO O DEL RINNOVO DELL'INCARICO

L'art. 13, comma 3, del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, ha modificato, con decorrenza dalla stessa data, l'art. 5, comma 1, del D.L. 179/2012, il quale ora prevede che:

  • l'obbligo di comunicare il domicilio digitale è esteso non più a tutti gli "amministratori", ma solo all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria;
  • il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa;
  • le imprese che sono già iscritte nel Registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.

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Ultima modifica
Lun 10 Nov, 2025