Registro Gas Fluorurati

Per ridurre le emissioni di tali gas fluorurati allo scopo di conseguire gli obiettivi dell’UE in materia di  cambiamenti climatici e adempiere agli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto, il 17 maggio 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (regolamento sugli F-gas).

Tale regolamento, in vigore dal 4 luglio 2007, stabilisce requisiti specifici per le varie fasi dell’intero ciclo di vita dei gas fluorurati, dalla produzione sino a fine vita. Ne consegue che sono interessati dal regolamento vari soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei gas fluorurati, tra cui gli operatori delle apparecchiature che li contengono.

Il regolamento è integrato da 10 regolamenti della Commissione (atti di esecuzione) che definiscono gli aspetti tecnici di alcune delle sue disposizioni. La normativa è disponibile sul sito dedicato (link esterno).

REGISTRO NAZIONALE DEI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

Le Camere di Commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell’impresa o ove risiede la persona fisica, gestiscono il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. Il Registro, istituito con il D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43 presso il Ministero dell’Ambiente) è avviato a far data dall'11 febbraio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 35 del 11 febbraio 2013). 

Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:
a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all’articolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all’articolo 7;
b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all’articolo 10;
c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5;
d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all’articolo 9, comma 3;
e) Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell’articolo 14. 

Con l'attivazione del Registro sono stati pubblicati i fac-simile dei modelli e delle istanze da presentare alle Camere di Commercio competenti relative:
- alle domande di iscrizione al Registro,
- alle domande di certificazione provvisoria,
- alle dichiarazioni di deroghe ed esenzioni, di cui all'art. 13, comma 7, del D.P.R. n. 43/2012.

Attenzione:

Informativa per la "Dichiarazione F-gas 2014" (ex D.P.R. 27 gennaio 2012, n.43)   (file pdf 677 kb)

L'avvio dell'operatività del Registro Telematico FGAS è differito di 60 giorni.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 aprile stabilisce che l'avvio dell'operatività del Registro telematico delle persone e delle imprese certificate, che il decreto del 31 gennaio 2013 aveva fissato al 12 aprile 2013, è differito di 60 giorni 


Dal sito ufficiale del Registro, imprese e persone possono presentare, via telematica, la pratica di iscrizione. 

Per la Liguria, è competente la CCIAA di Genova (link a sito esterno)

Ultima modifica
Gio 21 Dic, 2023