Bollatura libri - Vi.Vi.Fir - libri digitali

TEMPI

Per esigenze strettamente organizzative, tutti i libri e registri potranno essere consegnati ENTRO 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

BOLLATURA LIBRI E REGISTRI
(D.P.R. 581/1995)
(art. 8 L. 18/10/2001, n. 383)
(art. 39 D.P.R. 633/1972)
(art. 22 D.P.R. 600/1973)
(artt. 2214-2215 c.c.; art. 2219 c.c.; art. 2421 c.c.; art. 2447 sexies.c.c; art. 2710 c.c.)

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

  • Imprenditori individuali
  • Imprenditori collettivi:
    • società di persone: s.n.c. - s.a.s. - s.s. (con esclusione delle società semplici agricole)
    • società di capitali: s.r.l. - s.p.a. - s.a.p.a. - coop - consorzi
    • gli enti pubblici e gli enti di diritto privato che svolgono attività commerciale ed esclusivamente per tale attività

Le scritture contabili devono essere tenute a norma dell'art. 2219 c.c. e numerate progressivamente in ogni pagina.

Con la legge 383/2001 (art. 8) viene soppresso l'obbligo ed è istituita la facoltà di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori.

LIBRI SOCIALI

La L. 383/2001 ha confermato l'obbligo per le società di capitali e le cooperative di procedere alla numerazione e bollatura dei libri sociali previsti all'art. 2421 c.c..


Con la riforma del diritto societario, dal 1 gennaio 2004, i soggetti obbligati saranno tenuti alla vidimazione dei seguenti libri:

  1. libro dei soci (non più previsto per le S.r.l.)
  2. libro delle obbligazioni
  3. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
  4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione
  5. libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione
  6. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
  7. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
  8. libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447sexies


MODALITA' DI PRESENTAZIONE

  • Compilazione di un modello L2 (formato file pdf - 13 kb) per ogni impresa, anche se viene presentato per più libri
  • Versamento di € 25,00 (per ogni libro) secondo le modalità indicate alla pagina Iban e pagamenti informatici
  • Applicazione di marca da bollo (€ 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine, con esclusione delle cooperative sociali, delle ONLUS, delle società sportive ed associazioni dilettantistiche e delle cooperative edilizie; queste ultime esenti dal pagamento del bollo previa presentazione di copia dell'iscrizione c/o il registro prefettizio). L'imposta di bollo raddoppia (€ 32,00) per i libri giornale e i libri inventari dei soggetti (società di persone, consorzi, cooperative, imprese individuali) che non assolvono in modo forfettario la tassa sulle concessioni governative.

Per le società di persone, i consorzi, le cooperative, le ditte individuali occorre, inoltre, presentare per ogni libro da 500 pagine o frazione di 500 pagine:

  • l'attestazione del versamento della tassa di € 67,00 effettuata con F23, codice tributo 711T
    oppure
  • € 67,00 in marche per concessioni governative-atti amministrativi.

Le tasse di concessione governativa non sono dovute per la bollatura dei libri delle ONLUS e delle società sportive ed associazioni dilettantistiche. Per le cooperative edilizie che rientrano nelle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica ai sensi dell'art. 147, lettera F, del R.D. 1165/1938, il suddetto importo per concessioni governative è ridotto a € 16,75 (v. risoluzione del ministero delle Finanze n. 402149 del 31/05/1975).


Per le società di capitali e le società consortili per azioni occorre, inoltre, produrre una fotocopia dell'attestazione del pagamento della tassa annuale sulla tenuta del registro.

COMPETENZA TERRITORIALE

  • libri sociali: Camera di Commercio (registro delle imprese) in cui ha sede legale l'impresa;
  • libri sezionali delle imprese plurilocalizzate: possono essere bollati anche dalla Camera di Commercio nel cui territorio è iscritta la sede secondaria alla quale il libro si riferisce;
  • formulario dei rifiuti ed il registro di carico e scarico rifiuti: possono essere vidimati anche dalla Camera di Commercio nel cui territorio è iscritta l’unità locale operativa;
  • registro di contabilità dei lavoriCamera di Commercio in cui è iscritta l’impresa appaltatrice (sede o unità locale operativa); in caso di mancata iscrizione dell’impresa appaltatrice, è consentito all’appaltante di chiedere la bollatura (previo pagamento di bolli, concessioni governative e diritti di segreteria).

VIDIMAZIONE REGISTRI CARICO/SCARICO RIFIUTI
(art. 2, comma 24 bis, D.Lgs. n.4/2008)

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

I registri carico/scarico rifiuti sono vidimati con le seguenti modalità:

  • presentazione del registro numerato
    - nel caso di utilizzo di un registro prestampato ed aventi le pagine che già presentano una numerazione non dovrà essere apposta alcuna numerazione aggiuntiva 
     - nel caso di utilizzo di un registro tramite procedure informatiche, si suggerisce alle imprese di numerare e stampare preventivamente alla vidimazione le pagine che costituiranno il registro, tenendo conto delle seguenti indicazioni: 
    a) le pagine saranno numerate dalla pagine X alla pagina Y,
    b) le pagine così numerate riporteranno la denominazione ed il codice fiscale dell'azienda,
    c) in ciascuna pagina dovrà essere riportato l'anno a cui si riferiscono i movimenti; pertanto, l'anno sarà indicato nelle pagine al momento della scrittura dei movimenti.
  • compilazione di un modello L2 (formato file pdf - 13 kb) per ogni impresa, anche se viene presentato per più libri
  • versamento di € 25,00 (per ogni libro) secondo le modalità indicate nel presente sito.

 COMPETENZA TERRITORIALE

I registri di carico e scarico rifiuti vanno vidimati presso la Camera di Commercio presso cui ha sede legale l'impresa o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro medesimo (art. 230, comma 4, D.Lgs. 152/2006).


FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI
(art. 193 D.Lgs. n.152/2006)
 
La vidimazione dei formulari di identificazione dei rifiuti viene effettuata gratuitamente tramite il servizio Vi.Vi.Fir (link esterno).
Sul sito vivifir.ecocamere.it (link esterno) sono reperibili le modalità di accesso al servizio, le modalità di vidimazione, i riferimenti normativi e il video illustrativo.
Per assistenza: vivifir.ecocamere.it/assistenza (link esterno)

LIBRI DIGITALI

Il servizio libridigitali.camcom.it (link esterno) consente di gestire e conservare digitalmente in maniera autonoma e soprattutto in modo semplice, trasparente ed efficace i libri d'impresa (libri sociali e contabili).

 
I libri digitali (o porzioni di essi) non sono altro che documenti informatici in formato PDF, firmati digitalmente (PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures) dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo delegato ed il servizio “Libri Digitali” (link esterno) consiste nella possibilità di inserire nel portale i propri libri consultandone il contenuto da remoto anche con smartphone e tablet, sostituendo ad ogni effetto di legge l’obbligatorietà di bollare, prima della loro messa in uso, i libri sociali e i registri fiscali: gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione dei libri sono infatti assolti attraverso l’apposizione di firma digitale da parte dell’imprenditore o di un suo delegato sul libro formato digitalmente e della marca temporale apposta dal sistema di conservazione.
 
Sono esclusi dal servizio i formulari identificazione trasporto rifiuti, che continueranno ad essere bollati normalmente su carta.
 
Il canone annuo è attualmente di € 50,00 (IVA esclusa).
 
Per ulteriori e più dettagliate informazioni si rimanda alla guida linkata in calce a questa pagina.
 
 

Per ulteriori informazioni: GUIDA BOLLATURA LIBRI (formato file pdf - 307 kb)

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Ultima modifica
Gio 09 Mag, 2024