Protesti - Cancellazione e annotazione

Si può chiedere la cancellazione  per avvenuto pagamento dal Registro Informatico dei Protesti, presentando formale istanza al Presidente della Camera di Commercio, se si è provveduto, entro 12 mesi dalla data di levata del protesto, al pagamento della CAMBIALE o del VAGLIA CAMBIARIO protestato, unitamente agli interessi maturati ed alle spese per il protesto (art. 4 della legge 77/55).

Il debitore che provveda al pagamento oltre i 12 mesi non ha diritto alla cancellazione ma può richiedere l´annotazione dell´avvenuto pagamento nel citato Registro Informatico.

Può essere altresì richiesta la cancellazione per illegittimità o erroneità da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto illegittimamente o erroneamente, nonchè dai Pubblici Ufficiali levatori o dalle Aziende di Credito qualora abbiano proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata del protesto.

A seguito di avvenuta riabilitazione (art. 17 L. 108/1996) si ottiene la cancellazione per riabilitazione.
La riabilitazione è accordata dal Presidente del Tribunale su istanza dell´interessato, a condizione che il debitore protestato abbia adempiuto all´obbligazione per la quale il protesto è stato levato e che sia trascorso un anno senza ulteriori protesti. Il protesto può essere riferito anche ad assegni.
La cancellazione definitiva dei dati dal Registro Informatico dei Protesti si ottiene, quindi, presentando istanza al Presidente della Camera di Commercio, unitamente al provvedimento di riabilitazione.

Il Presidente del Tribunale, su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura, può, con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto levato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell´imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, quando l´imputato sia stato rinviato a giudizio (art. 18 L. 108/1996).

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Gio 14 Mar, 2024