Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

A partire dal 30 giugno 2023  sono entrate in vigore le nuove norme sulla mediazione introdotte nel decreto legislativo n. 28/2010 link dal d. lgs. 149/2022 (“Riforma Cartabia”).

In sintesi, le novità riguardano:

    • la previsione di ulteriori materie per le quali il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità (che si aggiungono a quelle già ora previste): associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura;

    • eliminazione del primo incontro di programmazione/informativo (il primo incontro è già un incontro effettivo);

    • di conseguenza, diversa articolazione delle spese per il primo incontro e per gli incontri successivi;

    • la derogabilità della competenza territoriale su accordo delle parti; 

    • la partecipazione personale delle parti alla procedura di mediazione;

    • convocazione dell’incontro tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda e durata complessiva del procedimento di 3 mesi prorogabile per altri 3.

 

E' stato pubblicato il 31.10.2023 il D.M. 150 del 24.10.2023 link, (link esterno) in vigore dal 15.11.2023, che disciplina gli organismi di mediazione, i requisiti per i mediatori e le nuove indennità di mediazione da corrispondere al momento del deposito della domanda e dell'adesione per il primo incontro.

Come previsto dall'art. 46 del D.M., alle domande presentate dal 15.11.2023 si applicheranno le nuove tariffe, mentre per le domande antecedenti continuano ad applicarsi le tariffe previste dal D.M. n. 180/2010 già adottate dal nostro Organismo di mediazione.

In base a quanto previsto dall'art. 28 DM 150/2023, sono così sostituite le indennità e spese per il primo incontro:

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive. 

2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5. 

3. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4.

4. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi: € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00; € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00; € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato. 

5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi: € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso; € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio; € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.   

6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5. 

7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, comma 1. 

8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.   

Inoltre, in base a quanto previsto dall'art. 30, in caso di conciliazione al primo incontro, in caso di conciliazione in incontri successivi al primo e quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione le ulteriori spese di mediazione  sono calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A del DM 150/2023 (che prevede valori minimi e massimi sulla base dei quali Unioncamere ha individuato i costi medi, applicati da questa Camera di Commercio).

In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A  del DM 150, in aggiunta a quanto sopra previsto, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri: a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri. 

In relazione tabella di cui all'allegato A del DM 150/2023, Unioncamere ha fornito una tabella (file pdf 99 kb) dei nuovi importi, che tiene conto dei costi medi attualmente applicati dalle Camere di Commercio, adottata anche dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria ed integrata. 

 

Avvio della mediazione

La mediazione si avvia tramite il deposito di una domanda presso l'organismo territorialmente competente per la parte istante, salvo diverso accordo delle parti. In caso di più istanze relative alla stessa controversia prevale quella davanti all'organismo, territorialmente competente, presso cui è stata presentata la prima domanda. Il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa l'incontro  tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda. Le parti devono essere assistite da un avvocato, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro;  l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Il versamento degli importi deve essere effettuato solo dopo l’emissione della fattura, sulla base del valore della controversia, in base a quanto indicato nella lettera di convocazione.

Sono altresì a carico delle parti le spese vive documentate sostenute dall'organismo di mediazione per la gestione della procedura.

 

Il ricorso alla procedura di mediazione presso l'ODM della CCIAA Riviere di Liguria è previsto:

- su disposizione del giudice alle parti. Il Giudice, anche in sede di giudizio di appello, valuta la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti e può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; l’esperimento del procedimento di mediazione diventa condizione di procedibilità;

- quando la mediazione è condizione di procedibilità, ossia quando è previsto il tentativo obbligatorio di mediazione (di nuovo obbligatorio dal 20 settembre 2013). Il tentativo di mediazione presso gli organismi accreditati costituisce condizione di procedibilità nelle seguenti materie:

condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, sanitaria  e da diffamazione con mezzo della stampa e con altro mezzo idoneo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura.

 

Conclusione dell'incontro di mediazione

a) il primo incontro si conclude senza la conciliazione, con le parti che dichiarano di non voler mediare: il mediatore redige il relativo verbale, sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati; sono dovute le indennità e spese per il primo incontro;

b) il primo incontro si conclude con la conciliazione che definisce la controversia: il mediatore redige il relativo verbale, sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati; le parti sono tenute a corrispondere le ulteriori spese di mediazione e la maggiorazione per raggiunto accordo del 10% (art. 30 comma 1 DM 150/23);

c) In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, il mediatore redige il relativo verbale, sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati; le parti sono tenute a corrispondere le ulteriori spese di mediazione e la maggiorazione per raggiunto accordo del 25% (art. 30 comma 2 DM 150/23);

d) quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione il mediatore redige il relativo verbale, sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati; le parti sono tenute a corrispondere le ulteriori spese di mediazione (art. 30 comma 3 DM 150/23);

e) mancata partecipazione della parte convenuta all'incontro: il mediatore redige il relativo verbale.

Conseguenze della mancata partecipazione all'incontro: dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione, il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116 del c.p.c.. Nel caso in cui la mediazione sia condizione di procedibilità, la parte che non ha partecipato senza giustificato motivo è condannata dal Giudice al versamento di una somma di importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;

f) non raggiungimento dell'accordo: Proposta del mediatore: qualora l'accordo amichevole non sia raggiunto, il mediatore ne da’ atto nel verbale e può formulare una proposta conciliativa; la possibilità  si trasforma in obbligo qualora le parti ne facciano concorde richiesta. Spese processuali: qualora il provvedimento che definisce un giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta del mediatore, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente nonché al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto; ai medesimi fini sono equiparate alle spese processuali le spese sostenute dalle parti nel corso della mediazione. Il giudice, inoltre, anche quando non vi è piena coincidenza tra il contenuto della proposta e il provvedimento che definisce il giudizio, ma concorrono gravi ed eccezionali ragioni, può escludere in favore della parte vincitrice la ripetizione, parziale o integrale, delle spese inerenti il procedimento di mediazione. Salvo diverso accordo, le norme non si applicano alle procedure arbitrali.

 

Durata massima della mediazione

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito della domanda, prorogabili per altri tre.

 

Valore della procedura

Se il mediatore ritiene che il valore indicato non sia corretto, ne darà atto alle parti e  le informerà delle conseguenze che il mutato valore avrà sulle spese di mediazione. Il nuovo valore della lite sarà determinato dall’Organismo con atto comunicato alle parti.

 

Obbligo di informazione dell'avvocato al cliente

All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto ad informare per iscritto l'assistito della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione. In caso di violazione il contratto è annullabile.

 

Firme digitali e autografe

In attesa  di mettere a disposizione un applicativo del sistema camerale  che consenta la mediazione online, per l’ipotesi di collegamenti a distanza la firma digitale, se non posseduta dalle parti, deve essere posseduta dagli avvocati che le rappresentano in base a procura.

Fino ad attuazione della mediazione completamente online,  tutte le parti dovranno essere in presenza nel primo incontro e comunque per sottoscrivere l’accordo o il mancato accordo.

Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.  Nei casi di mediazione obbligatoria e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.   

Effetti della domanda di mediazione sulla prescrizione e decadenza

Dalla ricezione della comunicazione all'altra parte la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza.

 Modulistica, regolamento e tariffe

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Ultima modifica
Mar 14 Mag, 2024